Art. 3. Personale delle Forze di polizia e delle Forze armate 1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Amministrazione ha altresi' facolta' di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991". 2. Il termine di cui all'articolo 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' ulteriormente prorogato di un triennio. 3. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' prorogato al 30 ottobre 1995. 4. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 e' sostituito con quello all'anno 1995. 5. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta fissata al 30 giugno 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. 6. Per consentire la prosecuzione delle attivita' di conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello Stato, il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.