Art. 4.
                       Interventi concernenti
               il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1.  Allo  scopo  di  provvedere alle momentanee deficienze di fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali
antincendi  ed  il  centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici
accreditamenti   sui   vari   capitoli   di  spesa,  viene  stanziata
annualmente  la  somma  occorrente  in apposito capitolo da istituire
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno.  Le somme
accreditate  alle  scuole  centrali  antincendi,  al  centro studi ed
esperienze  ed  ai  comandi  provinciali  dei  vigili del fuoco sullo
stanziamento  di  detto  capitolo  debbono  essere  versate presso la
competente  sezione  di  tesoreria provinciale con imputazione in uno
speciale  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  quando
cessino  o  diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e, in ogni
caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. Per l'esercizio
finanziario  1993  l'ammontare  del fondo di cui al presente comma e'
fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
a  stabilire,  con  decreto  da  emanare  di concerto con il Ministro
dell'interno  e  sottoposto al visto di registrazione della Corte dei
conti, i criteri per l'impiego del fondo.
  2.   Fatto   salvo   quanto   previsto  per  i  servizi  antincendi
aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991,
n.  384,  fino  all'emanazione  del regolamento di cui al primo comma
dell'articolo  2  della  legge  8  agosto  1985, n. 425, i versamenti
eseguiti  o  da  eseguirsi  ai  sensi  dell'articolo 6 della legge 26
luglio  1965,  n.  966,  e successive modificazioni, relative ai soli
servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della
citata  legge  26  luglio  1965,  n. 966, e successive modificazioni,
assumono carattere di definitivita' e non danno luogo a conguagli.
  3.  Nel  termine  di  centottanta  giorni  dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai
sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme
tecniche  organiche  e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi
di  spettacolo e intrattenimento cosi' come individuati dall'articolo
17  della  circolare  del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio
1951,   e  successive  modificazioni.  Entro  lo  stesso  termine  si
provvede, altresi', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ad  emanare  la  disciplina  organica  dei  servizi  di vigilanza, da
realizzarsi   all'interno  dell'attivita'  e  dei  compiti  ispettivi
affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  4.   Il  termine  per  l'emanazione  del  regolamento  relativo  al
procedimento   di  certificazione  di  prevenzione  incendi,  di  cui
all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di
detto  regolamento  a  norma dell'articolo 2, comma 7, della medesima
legge,  e'  consentita  la  prosecuzione  dell'attivita' a coloro che
hanno  ottenuto  il  nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai
sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validita', per effetto
dell'articolo  22  della  legge  31  maggio  1990, n. 128, fino al 30
giugno  1994,  nonche'  a coloro che, ai sensi dell'articolo 11 della
legge  20  maggio  1991,  n. 158, hanno presentato l'istanza completa
delle prescritte certificazioni e documentazioni.
  5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
4,  i  comandi  provinciali  dei vigili del fuoco dovranno completare
l'esame  delle  istanze  presentate  ai  sensi dell'articolo 11 della
legge 20 maggio 1991, n. 158.