Art. 5.
               Interventi concernenti gli enti locali

  1.  Con effetto dall'anno 1994 il Ministero dell'interno provvede a
rimborsare  agli enti locali e loro consorzi il trattamento economico
in  godimento  del  personale trasferito agli enti stessi provenienti
dall'ex   Azienda   di  Stato  per  i  servizi  telefonici  ai  sensi
dell'articolo  4,  comma  3,  della  legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al
relativo  onere,  valutato  in  annue  lire  25 miliardi, a decorrere
dall'anno  1994,  si provvede a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo  1601  dello  stato di previsione del Ministero dell'interno
per  l'anno  1994,  e  per  gli  anni  1995,  1996  e  1997, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1995, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli
anni  stessi.  Al  fine  di  ottenere  dal  Ministero dell'interno il
predetto  rimborso,  gli  enti  locali  e loro consorzi sono tenuti a
trasmettere   apposita   certificazione   contenente   gli   elementi
informativi  di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n.
428,  con  riferimento  alla  situazione  in  atto  presso  l'ente di
provenienza al momento del trasferimento del personale.
  2.  Il  termine  di  cui  al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8
giugno  1990, n. 142, differito dall'articolo 1, comma 3, della legge
2  novembre  1993,  n.  436,  al  31  dicembre 1994, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1995.
  3.  Il  termine  di  cui all'articolo 14 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da
parte  di  regioni,  province  e  comuni  di  contributi ad enti, con
riferimento  a  tributi  soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1995.
Per  gli anni 1993, 1994 e 1995 l'ammontare dell'erogazione e' pari a
quella spettante per l'anno 1992.
  4. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le
spese  delle  consultazioni  elettorali  effettuate  entro la data di
entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in
legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
  5.  Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione  degli  enti  locali, di cui all'articolo 55 della legge 8
giugno  1990,  n.  142,  resta  fissato  al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente  il  termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente  le  procedure  previste  dal comma 2 dell'articolo 39
della  legge  8  giugno  1990,  n.  142.  Le  province, i comuni e le
comunita'  montane,  nelle  more  dell'approvazione  dei  bilanci  di
previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per
ciascun  capitolo,  spese  in  misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo  delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio
approvato,  con  esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
  6. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37,
38,  39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.
  7. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione  degli  enti  locali, di cui all'articolo 55 della legge 8
giugno  1990,  n.  142,  resta  fissato  al  28  febbraio  1994.  Per
l'inosservanza  e  per  la  gestione finanziaria 1994 si applicano le
disposizioni  del  secondo e terzo periodo del comma 5. Restano ferme
le  disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27
agosto  1994,  n.  515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 1994, n. 596.
  8.  All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Al  consorzio  possono
partecipare  altri  enti pubblici, ivi comprese le comunita' montane,
quando  siano  a  cio'  autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti".
  9. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"4.  Salvo  quanto  previsto  dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi,  ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti
legali  anche  enti  diversi  da  comuni  e province, l'assemblea del
consorzio  e'  composta dai rappresentanti degli enti associati nella
persona  del  sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con  responsabilita'  pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto.".
  10. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
parole:  "due  anni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 ottobre 1995".
  11.  All'articolo  60  della  legge  8 giugno 1990, n. 142, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli
enti  consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il
quale   il   consorzio  puo'  compiere  soltanto  atti  di  ordinaria
amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli
enti  aderenti  non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il
prefetto  ne da' comunicazione al comitato regionale di controllo per
l'adozione  dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti
degli  enti  inadempienti  e  nomina un commissario per la temporanea
gestione  del  consorzio.  Il  commissario  resta  in  carica  per la
liquidazione  del  consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino
alla  eventuale  ricostituzione  degli  organi  ordinari  in  caso di
trasformazione nelle forme di cui al comma 1".