Art. 5. Interventi concernenti gli enti locali 1. Con effetto dall'anno 1994 il Ministero dell'interno provvede a rimborsare agli enti locali e loro consorzi il trattamento economico in godimento del personale trasferito agli enti stessi provenienti dall'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al relativo onere, valutato in annue lire 25 miliardi, a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, e per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni stessi. Al fine di ottenere dal Ministero dell'interno il predetto rimborso, gli enti locali e loro consorzi sono tenuti a trasmettere apposita certificazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, con riferimento alla situazione in atto presso l'ente di provenienza al momento del trasferimento del personale. 2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31 dicembre 1994, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995. 3. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1995. Per gli anni 1993, 1994 e 1995 l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1992. 4. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data. 5. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunita' montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 6. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993. 7. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596. 8. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunita' montane, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti". 9. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.". 10. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 ottobre 1995". 11. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio puo' compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne da' comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1".