Art. 6.
        Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante
       nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

  1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge
13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. A decorrere dal 1 gennaio
successivo  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, i
predetti  limiti potranno essere aggiornati con cadenza triennale con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro  del  tesoro,  sulla  base  delle  variazioni  dei prezzi al
consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed impiegati, intervenute nel
triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.
  2.  Con  proprio  decreto,  il Ministro del tesoro e' autorizzato a
rideterminare  le  attribuzioni e la composizione degli organi di cui
agli  articoli  10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della
legge  20  aprile  1978,  n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n.
559.