Art. 8.
        Rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni del
titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, in tema
             di riforma del sistema italiano del diritto
                       internazionale privato.

  1.  L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  73 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile,
nonche'  gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2,
3,  4  e  37,  secondo  comma,  del  codice  di procedura civile, gli
articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati
a far data dal 1 gennaio 1996.".
  2.  L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  74 (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore
il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 1
gennaio 1996.".