Art. 2.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1 settembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  LUCHETTI,  Ministro  delle  risorse
                                  agricole, alimentari e forestali
                                  MASERA,  Ministro  del  bilancio  e
                                  della  programmazione  economica  e
                                  per    il    coordinamento    delle
                                  politiche dell'Unione europea
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO