Art. 3. 1. Quando risulti evidente l'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreche' sia rilevata la questione relativa all'applicabilita' dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perche' questa deliberi se il fatto per il quale e' in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, puo' disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza; in tal caso la Camera puo' richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice puo' disporre la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le disposizioni del presente comma in materia di termini e di compimento degli atti urgenti.