Art. 3.
  1. Quando risulti evidente l'applicabilita' dell'articolo 68, primo
comma,  della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni
stato e grado del procedimento.
  2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma
1  e sempreche' sia rilevata la questione relativa all'applicabilita'
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite
le  parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora
non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice
trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perche' questa
deliberi  se  il  fatto  per  il  quale  e'  in corso il procedimento
concerna  o  meno  opinioni  espresse  o  voti  dati da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione
del  procedimento  sino alla deliberazione della Camera competente e,
comunque,  per  un  tempo non superiore a novanta giorni. Prima della
deliberazione  della  Camera  competente o della scadenza del termine
predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso
di  procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, puo' disporre
la  relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente
infondata,  il  giudice  informa  immediatamente la Camera competente
trasmettendo  copia  dell'ordinanza;  in  tal  caso  la  Camera  puo'
richiedere  copia  degli  atti  del  procedimento  e  il giudice puo'
disporre  la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le
disposizioni del presente comma in materia di termini e di compimento
degli atti urgenti.