Art. 4.
  1.   Quando  occorre  eseguire  nei  confronti  di  un  membro  del
Parlamento   perquisizioni   personali   o   domiciliari,   ispezioni
personali,  intercettazioni,  in  qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni,  sequestri  di  corrispondenza,  ovvero quando occorre
procedere  al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale
o    all'esecuzione    dell'accompagnamento   coattivo,   l'autorita'
giudiziaria  richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla
quale il soggetto appartiene.
  2. L'autorizzazione non e' richiesta se il membro del Parlamento e'
colto  nell'atto  di  commettere  un delitto per il quale e' previsto
l'arresto  obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una
sentenza irrevocabile di condanna.
  3.  L'autorizzazione e' richiesta dall'autorita' giudiziaria che ha
emesso  il  provvedimento  da eseguire; in attesa dell'autorizzazione
l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.