Art. 4. 1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorita' giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. 2. L'autorizzazione non e' richiesta se il membro del Parlamento e' colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna. 3. L'autorizzazione e' richiesta dall'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.