Art. 5.
  1.  Con  l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di
autorizzazione  prevista  dall'articolo  4,  l'autorita'  giudiziaria
enuncia  il  fatto per il quale e' in corso il procedimento indicando
le  norme  di  legge  che  si assumono violate e fornisce alla Camera
competente gli elementi su cui fonda il provvedimento.