Art. 2. Accertamento degli elementi di valutazione 1. Per ciascun funzionario del grado di ministro plenipotenziario o di consigliere d'ambasciata, la direzione generale del personale acquisisce, al termine di ogni incarico presso l'amministrazione centrale o altre amministrazioni o enti internazionali o presso gli uffici all'estero, e comunque ogni due anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati nell'art. 1, comma 2. 2. La predetta relazione viene redatta, entro sei mesi dalla cessazione dell'incarico o comunque dal compimento del biennio: a) dal direttore generale o capo del servizio competente, per i funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale; b) dal capo della rappresentanza diplomatica competente, per i funzionari in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari; c) dal capo della rappresentanza diplomatica presso l'ente internazionale, per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in organizzazioni internazionali. 3. Per i funzionari che svolgano l'incarico di direttore generale, capo di un servizio o capo di una rappresentanza diplomatica, la relazione e' formulata dal segretario generale. 4. Decorso il termine di cui al comma 2, la relazione e' senz'altro predisposta, previa assunzione delle necessarie informazioni, dal segretario generale. 5. La relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualita' dell'azione svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo in cui ha assolto le responsabilita' affidategli, nonche' sulla sua idoneita' ad assolvere le alte responsabilita' connesse al grado superiore.