Art. 2.
             Accertamento degli elementi di valutazione
  1. Per ciascun funzionario del grado di ministro plenipotenziario o
di  consigliere  d'ambasciata,  la  direzione  generale del personale
acquisisce,  al  termine  di  ogni  incarico presso l'amministrazione
centrale  o  altre amministrazioni o enti internazionali o presso gli
uffici  all'estero,  e  comunque  ogni  due  anni,  una relazione sul
servizio  prestato e sugli altri elementi indicati nell'art. 1, comma
2.
  2.  La  predetta  relazione  viene  redatta,  entro  sei mesi dalla
cessazione dell'incarico o comunque dal compimento del biennio:
    a)  dal  direttore generale o capo del servizio competente, per i
funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale;
    b)  dal  capo  della rappresentanza diplomatica competente, per i
funzionari  in  servizio  presso rappresentanze diplomatiche o uffici
consolari;
    c)  dal  capo  della  rappresentanza  diplomatica  presso  l'ente
internazionale, per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in
organizzazioni internazionali.
  3.  Per i funzionari che svolgano l'incarico di direttore generale,
capo  di  un  servizio  o  capo di una rappresentanza diplomatica, la
relazione e' formulata dal segretario generale.
  4. Decorso il termine di cui al comma 2, la relazione e' senz'altro
predisposta,  previa  assunzione  delle  necessarie informazioni, dal
segretario generale.
  5.  La  relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la
qualita'  dell'azione  svolta  dal funzionario e contiene un giudizio
globale   circa   il  modo  in  cui  ha  assolto  le  responsabilita'
affidategli,  nonche'  sulla  sua  idoneita'  ad  assolvere  le  alte
responsabilita' connesse al grado superiore.