Art. 3. Procedura per le nomine al grado superiore 1. Le proposte al Consiglio dai Ministri, di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per l'avanzamento al grado di ambasciatore, ministro plenipotenziario di prima classe e ministro plenipotenziario di seconda classe, sono motivate in base ai criteri di valutazione indicati nell'art. 1. 2. Per poter ottenere l'avanzamento al grado superiore i funzionari devono aver maturato una anzianita' minima nel grado di provenienza, di quattro anni qualora si tratti di nomine al grado di ambasciatore o ministro plenipotenziario di prima classe, di cinque anni qualora si tratti di nomine al grado di ministro plenipotenziario di seconda classe. 3. Allorche' si debba procedere alle nomine ai gradi di ministro plenipotenziario di prima e seconda classe, la direzione generale del personale trasmette al Ministro gli elementi informativi e valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari promovibili. 4. Il Ministro ha facolta' di proporre al Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la nomina al grado superiore, per comportamenti eccezionalmente meritevoli, specificamente indicati nella motivazione, di funzionari che non abbiano maturato l'anzianita' indicata nel comma 2.
Nota all'art. 3: - Per l'art. 109 del D.P.R. n. 18/1967 si rimanda alla note alle premesse.