Art. 3.
             Procedura per le nomine al grado superiore
  1.  Le  proposte al Consiglio dai Ministri, di cui all'art. 109 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per
l'avanzamento  al grado di ambasciatore, ministro plenipotenziario di
prima  classe  e  ministro  plenipotenziario  di seconda classe, sono
motivate in base ai criteri di valutazione indicati nell'art. 1.
  2. Per poter ottenere l'avanzamento al grado superiore i funzionari
devono  aver maturato una anzianita' minima nel grado di provenienza,
di  quattro anni qualora si tratti di nomine al grado di ambasciatore
o  ministro  plenipotenziario di prima classe, di cinque anni qualora
si  tratti di nomine al grado di ministro plenipotenziario di seconda
classe.
  3.  Allorche'  si  debba procedere alle nomine ai gradi di ministro
plenipotenziario di prima e seconda classe, la direzione generale del
personale trasmette al Ministro gli elementi informativi e valutativi
disponibili in relazione a tutti i funzionari promovibili.
  4. Il Ministro ha facolta' di proporre al Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'art.  109  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967, n. 18, la nomina al grado superiore, per comportamenti
eccezionalmente    meritevoli,    specificamente    indicati    nella
motivazione,  di  funzionari  che  non  abbiano maturato l'anzianita'
indicata nel comma 2.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per  l'art. 109 del D.P.R. n. 18/1967 si rimanda alla
          note alle premesse.