Art. 4. Norme transitorie 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la direzione generale del personale acquisisce, per ciascun funzionario del grado di ministro plenipotenziario e di consigliere d'ambasciata, la relazione di cui all'art. 2, riferentesi all'incarico da lui ricoperto alla data della predetta entrata in vigore. 2. In difetto, la relazione e' senz'altro predisposta, previa assunzione delle necessarie informazioni, dal segretario generale. 3. Per quanto riguarda gli incarichi precedenti a quelli cui e' fatto riferimento nel comma 1, la direzione generale del personale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento raccoglie, tramite l'esame integrale dei fascicoli personali ed in ogni altro modo idoneo, tutti gli elementi in possesso dell'amministrazione da cui sia possibile rilevare la qualita' del servizio prestato, o gli altri elementi indicati nell'art. 1, comma 2, purche' si tratti di documenti di data certa e coevi al passato servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1995 Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 7