Art. 4.
                          Norme transitorie
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento,  la  direzione  generale  del  personale acquisisce, per
ciascun  funzionario  del  grado  di  ministro  plenipotenziario e di
consigliere d'ambasciata, la relazione di cui all'art. 2, riferentesi
all'incarico  da  lui  ricoperto  alla data della predetta entrata in
vigore.
  2.  In  difetto,  la  relazione  e'  senz'altro predisposta, previa
assunzione delle necessarie informazioni, dal segretario generale.
  3.  Per  quanto  riguarda  gli incarichi precedenti a quelli cui e'
fatto  riferimento  nel  comma 1, la direzione generale del personale
entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento   raccoglie,  tramite  l'esame  integrale  dei  fascicoli
personali  ed  in  ogni  altro  modo  idoneo,  tutti  gli elementi in
possesso  dell'amministrazione  da  cui  sia  possibile  rilevare  la
qualita'  del  servizio  prestato,  o  gli  altri  elementi  indicati
nell'art.  1, comma 2, purche' si tratti di documenti di data certa e
coevi al passato servizio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 luglio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  AGNELLI,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
  Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1995
  Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 7