Art. 10.
  1.  L'art.  12-bis  del  decreto  ministeriale  n.  339  del  1992,
introdotto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 72  del  1993,  e'
sostituito dal seguente:
  "  1. Presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA,
vengono istituiti  registri  degli  operatori  e  degli  importatori,
tenuti in forma di anagrafe informatizzata.
   2. Il registro degli operatori, comma 1, e' diviso in:
    a)  registro  degli  operatori  che  commercializzano  in fase di
spedizione e all'ingrosso;
    b) registro degli operatori autorizzati  a  gestire  impianti  di
condizionamento.
   3.  Le domande per l'iscrizione nei registri sono presentate dagli
interessati gia' operanti entro il 31 dicembre 1995.
   4. I soggetti non ancora operanti presentano analoga domanda entro
sei mesi dalla data di inizio dell'attivita'.
  5. Le domande, di cui ai commi 3 e 4 devono pervenire all'Ente  per
gli  interventi  nel  mercato  agricolo  - EIMA, via Palestro n. 81 -
00185 Roma, utilizzando apposito modello, reperibile presso l'EIMA  e
gli  uffici  periferici  dell'Istituto  per il commercio estero - ICE
(allegato 2), il cui  fac-simile  e'  allegato  al  presente  decreto
(allegato 3)".
  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 11 luglio 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1995
 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 188