Art. 10. 1. L'art. 12-bis del decreto ministeriale n. 339 del 1992, introdotto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 72 del 1993, e' sostituito dal seguente: " 1. Presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, vengono istituiti registri degli operatori e degli importatori, tenuti in forma di anagrafe informatizzata. 2. Il registro degli operatori, comma 1, e' diviso in: a) registro degli operatori che commercializzano in fase di spedizione e all'ingrosso; b) registro degli operatori autorizzati a gestire impianti di condizionamento. 3. Le domande per l'iscrizione nei registri sono presentate dagli interessati gia' operanti entro il 31 dicembre 1995. 4. I soggetti non ancora operanti presentano analoga domanda entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita'. 5. Le domande, di cui ai commi 3 e 4 devono pervenire all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, utilizzando apposito modello, reperibile presso l'EIMA e gli uffici periferici dell'Istituto per il commercio estero - ICE (allegato 2), il cui fac-simile e' allegato al presente decreto (allegato 3)". Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 luglio 1995 Il Ministro: LUCHETTI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1995 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 188