Art. 2.
  1.  La  rubrica dell'art. 3 del decreto ministeriale 2 giugno 1992,
n. 339, e' sostituita con: "Requisiti per la gestione di impianti  di
condizionamento".
  2.  All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n.
339, le parole "esercitare le attivita'" sono sostituite con  "essere
autorizzati alla gestione di impianti".