Art. 2. 1. La rubrica dell'art. 3 del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, e' sostituita con: "Requisiti per la gestione di impianti di condizionamento". 2. All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, le parole "esercitare le attivita'" sono sostituite con "essere autorizzati alla gestione di impianti".