Art. 5.
  1. All'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 339 del 1992 le
parole  "all'art.  2, comma 1" sono sostituite con "all'art. 2, comma
2".
  2. Al medesimo art. 7, comma 1, il termine "31 dicembre  1993",  e'
sostituito  con "31 dicembre 1995". Al testo dell'art. 7, comma 1, si
aggiunge: "I soggetti  non  operanti  al  31  dicembre  1995  possono
presentare  domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
condizionamento in forma collegata  entro  sei  mesi  dalla  data  di
inizio dell'attivita'".
  3.  All'art. 7 del decreto ministeriale n. 339 del 1992 e' aggiunto
il seguente comma 5:
  " 5. Gli impianti in forma collegata sono operativi solo fino al 31
dicembre 1996".