Art. 5. 1. All'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 339 del 1992 le parole "all'art. 2, comma 1" sono sostituite con "all'art. 2, comma 2". 2. Al medesimo art. 7, comma 1, il termine "31 dicembre 1993", e' sostituito con "31 dicembre 1995". Al testo dell'art. 7, comma 1, si aggiunge: "I soggetti non operanti al 31 dicembre 1995 possono presentare domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di condizionamento in forma collegata entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita'". 3. All'art. 7 del decreto ministeriale n. 339 del 1992 e' aggiunto il seguente comma 5: " 5. Gli impianti in forma collegata sono operativi solo fino al 31 dicembre 1996".