Art. 8.
  1.  Dopo  l'art.  11  del  decreto  ministeriale  n.  339 del 1992,
modificato dal decreto ministeriale n. 72  del  1993,  e'  introdotto
l'art. 11-bis:
  "Art. 11-bis (Esenzioni dall'applicazione delle norme di qualita').
- 1. Non sono soggetti all'obbligo di conformita' con le norme comuni
di  qualita',  ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del regolamento CEE
n. 1035/1972, gli ortofrutticoli che sono:
    a) prodotti e venduti direttamente  dal  produttore  agricolo  al
consumatore finale;
    b)  avviati  dal  produttore agricolo a centri di condizionamento
riconosciuti o di deposito;
    c) venduti  dal  produttore  agricolo  ad  operatori  commerciali
iscritti    nell'apposito   registro   ed   avviati   a   centri   di
condizionamento riconosciuti o a centri di deposito.  Dai  centri  di
deposito  il  prodotto  deve  essere  avviato  unicamente a centri di
condizionamento riconosciuti".