Art. 12. Orario di lavoro 1. La durata dell'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997. 3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234. 4. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario di lavoro e' determinata con le procedure stabilite dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le seguenti tipologie di orario: orario articolato in turni; orario articolato su cinque giorni; orario articolato su sei giorni; orario flessibile.
Note all'art. 12: - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234 reca "Norme risultanti dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato SIULP e SAP, in materia di graduale riduzione dell'orario settimanale del predetto personale". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - 1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio di cui all'art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' fissato in trentasette ore settimanali e, a decorrere dal 1 maggio 1989, in trentasei ore settimanali, ferme restando le due ore di servizio retribuite come prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.". - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' il seguente: "3. Per le materie indicate nelle lettere a) e b) del comma 2, l'informazione e' preventiva. A seguito di tale informazione, le amministrazioni e le rispettive organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, su richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, si incontrano a livello nazionale per l'esame delle predette materie. L'esame si volge in appositi incontri - cui sono invitate anche le altre rispettive organizzazioni sindacali non richiedenti - che iniziano entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali. In merito alle citate materie, per le parti rimesse alla determinazione dei competenti organi periferici, anche a livello locale si applica la stessa procedura. L'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera a) del comma 2 dovra' essere realizzata dai dirigenti responsabili nell'ambito di tipologie da invididuare nell'accordo nazionale quadro previsto nel comma 7.".