Art. 14. Congedo ordinario 1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'. 2. La durata del congedo ordinario e' di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario e' rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio e' di 30 giorni lavorativi. 3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 4. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario e' determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il congedo ordinario e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile. 8. Il congedo ordinario puo' essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non puo' essere inferiore ai 20 giorni. 9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovra' essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. 10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovra' fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. 11. Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermita' insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 13. In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' l'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella localita' ove il dipendente fruiva del congedo ordinario. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso. 15. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per il personale che ha gia' maturato 25 anni di servizio o li maturera' entro la data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo ordinario e' di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 recante "Attribuzioni di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni": "Art. 1. - Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde". "Art. 2. - Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, e' responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalita' dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessita' dipendenti dall'organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovra' darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovra' essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilita' personale dei funzionari che l'hanno disposta". - La legge 18 dicembre 1973, n. 836 reca "Trattamento economici di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".