Art. 18. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro 1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrita' ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumita' e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumita' e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego. 2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626/94. Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al piu' presto alla emanazione dei predetti decreti. 3. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti nell'accordo nazionale quadro previsto dall'art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195. Nello stesso accordo nazionale quadro sono stabilite, altresi', le modalita' e i contenuti specifici della formazione del rappresentante della sicurezza. 4. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorita' per quello addetto a mansioni rischiose. 5. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, puo' essere autorizzato ad usufruire, com patibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'art. 15, comma 1.
Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"; si trascrivono i testi degli articoli 1 e 18: "Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attivita' privati o pubblici. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica. 3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonche' dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti. 4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione". "Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). - 1. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentate per la sicurezza. 2. Nelle aziende, o unita' produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo' essere individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso puo' essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, cosi' come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di 15 dipendenti il rappresentate per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, e' eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 4. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1000 dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unita' produttive. 7. Le modalita' e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.". - Il testo del comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' il seguente: "7. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata con decreto del Presidente della Repubblica a seguito dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e per le materie specificamente indicate in tale accordo, per ciascuna amministrazione interessata, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico, che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi diretti a favorire la piena efficienza dei servizi ed il sereno ed efficace svolgimento degli stessi. Gli accordi decentrati sono stipulati, per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati da ciascuna amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Reppubblica che recepisce l'accordo nazionale ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali del personale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). I principi generali per la definizione degli accordi decentrati, le procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa nonche' le modalita' di verifica di tali accordi, sono stabiliti con apposito accordo-quadro stipulato tra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art.2, comma 1, lettera a). In caso di mancata definizione degli accordi decentrai, nazionali e locali, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione di ciascuna amministrazione.".