Art. 37. Indennita' pensionabile 1. L'indennita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento. 2. A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennita' di cui al comma 1 e' incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2, l'indennita' pensionabile e' dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi: Gradi Tenente colonnello L. 876.900 Maggiore L. 861.700 Capitano L. 846.400 Tenente e sottotenente L. 815.900 Maresciallo aiutante S.U.PS L. 831.100 Maresciallo capo L. 815.900 Maresciallo ordinario L. 785.300 Maresciallo L. 754.300 Brigadiere capo L. 785.300 Brigadiere L. 724.300 Vice brigadiere L. 724.300 Appuntato scelto L. 632.100 Appuntato L. 556.400 Carabiniere scelto e finanziere scelto L. 495.300 Carabiniere e finanziere L. 441.900 4. L'indennita' di cui al comma 3 e', altresi', incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995, dei seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 45: Livello V L. 129.000 " VI L. 136.000 " VI-bis L. 143.000 " VII L. 149.000 " VII-bis L. 156.000 " VIII L. 163.000 " IX L. 178.000
Note all'art. 37: - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 e' riportato nelle note all'art. 4. - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 150/1987, che modificato l'art. 5 del D.P.R. n. 69/1984 e' riportato nelle note all'art. 4. - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 che ha modificato l'art. 5 del D.P.R. n. 69/1984 e' riportato nelle note all'art. 4. - Il testo dell'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 e' riportato nelle note all'art. 4.