Art. 39 Trattamento di missione 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un pasto; L. 83.600 per due pasti. 2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unita', per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, e' dovuto il trattamento di missione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennita' supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78. 4. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a trenta giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennita' di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilita' di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni. 5. Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonche' il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.
Note all'art. 39: - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e' riportato nelle note all'art. 6. - I commi 18- bis e 18-quater dell'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 sono riportati nelle note all'art. 11. - Le tabelle A/1 e A/2 allegate al D.Lgs. 12 maggio 195, n. 196 sono riportate nelle note all'art. 11. - Il testo dell'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' riportato nelle note all'art. 6. - Il testo del terzo comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e' riportato nelle note all'art. 6.