Art. 42. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. 2. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.
Note all'art. 42: - Il testo dell'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 248 e' riportato nelle note all'art. 9. - Il testo dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 e' riportato nelle note all'art. 9.