Art. 49. Aspettativa per motivi privati e per infermita' 1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, l'aspettativa per motivi privati e per infermita' e' disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 18 ottobre 1961, n. 1168, 3 agosto 1961, n. 833, e 1 febbraio 1989, n. 53. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma volontaria, per l'intero periodo di ferma, e' di due anni. 2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. 3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneita' assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. 4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Note all'art. 49: - Il titolo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' riportato nelle note all'art. 15 e 48. - La legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' riportata nelle note all'art. 15. - La legge 10 aprile 1954, n. 113 concernente "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1954. - La legge 31 luglio 1954, n. 599 concernente "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 10 agosto 1954. - La legge 18 ottobre 1961, n. 1168 concernente "Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 17 novembre 1961. - La legge 3 agosto 1961, n. 833 concernente "Stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 30 agosto 1961. - La legge 1 febbraio 1989, n. 53 concernente "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989.