Art. 58. 
                            Informazione 
  1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' 
   nell'applicazione  delle  disposizioni  recate  dai  decreti   del
   Presidente  della  Repubblica  di  cui  all'art.  2  del   decreto
   legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  e  allo  scopo  di  assumere
   elementi in  ordine  alle  materie  e  all'esito  delle  procedure
   previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4  e  5,  del  predetto  decreto
   legislativo  n.  195/1995,  i  Comandi  generali   dell'Arma   dei
   carabinieri e del Corpo  della  guardia  di  finanza  acquisiscono
   informazioni dalle altre  amministrazioni  interessate,  ai  sensi
   dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195/1995. 
  2. Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell'art. 4, 
   comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, i comandi
   generali procedono ad appositi, preliminari  incontri  informativi
   con le rispettive sezioni del  COCER,  nel  corso  dei  quali  gli
   organi  di  rappresentanza  militare  possono  formulare   pareri,
   richieste e proposte in merito. 
  3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 5, del 
   decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine  di  acquisire
   elementi utili al prosieguo dei  lavori  medesimi,  ed  a  seguito
   dell'emanazione  del  conseguente  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica, al fine di illustrare compiutamente  i  contenuti  del
   decreto approvato, le sezioni COCER sono  autorizzate  da  ciascun
   comandante generale ad inviare propri delegati presso i COIR della
   rispettiva Arma o Corpo. 
  4. Nelle occasioni di cui al comma 3, presso i COIR potranno 
   intervenire anche delegazioni dei  COBAR  collegati,  composte  di
   norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per  la
   successiva informazione del personale delle corrispondenti  unita'
   di base,  previ  accordi  con  i  rispettivi  comandanti  e  fatte
   comunque salve le esigenze  di  servizio.  Per  tale  informazione
   presso gli organismi  di  rappresentanza  a  livello  di  regione,
   legione,  o  loro  equiparati,  previ  accordi  con  i  rispettivi
   comandanti e fatte comunque salve le esigenze  di  servizio,  puo'
   partecipare, di  norma,  un  delegato  per  ogni  categoria  della
   rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza. 
  5. Per l'espletamento delle attivita' di cui ai commi precedenti, 
   ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della  Repubblica
   4 novembre 1979, n. 691, i membri dei Consigli  di  rappresentanza
   devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per  le
   quali sono stati eletti ed avere a disposizione il  tempo  che  si
   rende necessario, fatte salve le esigenze operative  e  quelle  di
   servizio non altrimenti assolvibili. 
 
          Note all'art. 58:
             -  Il  testo  dell'art.  2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
          195, e' riportato nelle note alle premesse.
             - Si trascrivono i testi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art.
          3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195:
             "Art. 3  (Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  -
          Materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme
          di partecipazione) - 2.  Nel rispetto dei principi generali
          fissati  dalla  legge  o da atti normativi o amministrativi
          emanati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 6  marzo
          1992,  n.  216,  nell'ambito  della  Polizia di Stato e del
          Corpo forestale dello Stato, le rispettive amministrazioni,
          allo scopo  di  rendere  piu'  costruttivo  il  sistema  di
          relazioni  sindacali, informano le organizzazioni sindacali
          firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2,  comma
          1,  lettera  a),  operanti  presso  le  predette rispettive
          amministrazioni in merito alla determinazione  dei  criteri
          generali concernenti:
               a)  l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio
          giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
               b) la mobilita' esterna del personale a domanda;
               c) la definizione delle piante organiche;
               d) la gestione del rapporto di  impiego  relativamente
          agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale
          concernenti    lo   stato   giuridico,   previdenziale   ed
          assistenziale;
               e)  la  introduzione  di   nuove   tecnologie   e   le
          conseguenti   misure  di  massima  riguardanti  i  processi
          generali  di  organizzazione  degli   uffici   centrali   e
          periferici  aventi effetti generali sull'organizzazione del
          lavoro;
               f) le misure di massima  concernenti  l'organizzazione
          degli uffici e l'organizzazione del lavoro;
               g)   la  qualita'  del  servizio  ed  i  rapporti  con
          l'utenza, nonche'  le  altre  misure  di  massima  volte  a
          migliorare l'efficienza dei servizi;
               h)   l'attuazione   di  programmi  di  formazione  del
          personale;
               i) le misure in materia  di  igiene  e  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro.
             3.  Per  le  materie  indicate nelle lettere a) e b) del
          comma 2, l'informazione e' preventiva. A  seguito  di  tale
          informazione,    le   amministrazioni   e   le   rispettive
          organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, su richiesta
          delle stesse  organizzazioni  sindacali,  si  incontrano  a
          livello  nazionale  per  l'esame  delle  predette  materie.
          L'esame si svolge in appositi incontri - cui sono  invitate
          anche  le  altre  rispettive  organizzazioni  sindacali non
          richiedenti - che iniziano entro le 48 ore  dalla  data  di
          ricezione  della  richiesta  e  si  concludono  nel termine
          tassativo    di    quindici    giorni    dalla    ricezione
          dell'informazione,  ovvero  entro un termine piu' breve per
          motivi di urgenza; decorsi tali termini le  amministrazioni
          assumono  le  proprie  autonome  determinazioni definitive.
          Dell'esito  dell'esame  e'  redatto   verbale   dal   quale
          risultano  le  posizioni della parti. Durante il periodo in
          cui si svolge  l'esame,  le  amministrazioni  non  adottano
          provvedimenti  unilaterali  nelle materie in argomento e le
          organizzazioni sindacali che vi  partecipano  non  assumono
          sulle stesse iniziative conflittuali.
             In merito alle citate materie, per le parti rimesse alla
          determinazione  dei  competenti  organi periferici, anche a
          livello   locale   si   applica   la   stessa    procedura.
          L'articolazione  dei  turni di servizio di cui alla lettera
          a) del comma  2  dovra'  essere  realizzata  dai  dirigenti
          responsabili   nell'ambito   di  tipologie  da  individuare
          nell'accordo nazionale quadro previsto nel comma 7.
             4. Per le materie indicate nelle lettere c),  d)  ed  e)
          del  comma  2,  le amministrazioni della Polizia di Stato e
          del  Corpo   forestale   dello   Stato,   previa   adeguata
          informazione,  acquisiscono senza particolare formalita' il
          parere delle rispettive organizzazioni sindacali di cui  al
          citato comma 2.
             5.  Per  le materie indicate nelle lettere, f) g), h) ed
          i) del comma 2, l'informazione e' successiva. A tale  scopo
          le  amministrazioni  della  Polizia  di  Stato  e del Corpo
          forestale dello Stato forniscono le  adeguate  informazioni
          alle  rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2
          in una apposita conferenza di rappresentanti delle predette
          amministrazioni ed  organizzazioni  sindacali,  non  avente
          alcuna  natura  negoziale,  da  riunirsi con cadenza almeno
          annuale.".
             - Il testo dell'art. 8 del D.Lgs.  12  maggio  1995,  n.
          195, e' riportato nelle note all'art. 25.
             -  Si  trascrive  il  testo  del comma 2 dell'art. 4 del
          D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195:
             "Art. 4 (Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  -
          materie  oggetto di concertazione e di informazione e forme
          di  partecipazione)  -  2.  Per  le  materie   oggetto   di
          informazione  e per le forme di partecipazione si applicano
          le disposizioni di cui all'art. 19,  commi  4  e  seguenti,
          della legge 11 luglio 1978, n. 382.".
             - Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195
          e' riportato nelle note alle premesse.
             - Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.P.R. 1 giugno
          1979,  n.    191  concernente:  "Disciplina del rapporto di
          lavoro del personale degli enti  locali"  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1979, n. 165:
             "Art.  12 (Diritti e liberta' sindacali) - In attesa che
          la materia di  che  trattasi  sia  regolata  per  tutto  il
          settore   del   pubblico   impiego   con   apposita   norma
          legislativa, resta in vigore quanto previsto  dalle  intese
          allegate all'accordo UPI-ANCI-FLEL del 5 marzo 1974.
             Ad  integrazione  delle  norme  in  esso  contenute,  si
          conviene che  la  misura  dei  contributi  sindacali  viene
          fissata  all'inizio  di  ogni  anno  ed a livello nazionale
          dalle organizzazioni sindacali di categoria.   La  relativa
          riscossione  viene effettuata dall'amministrazione mediante
          ritenuta il cui  ammontare  viene  versato  entro  quindici
          giorni  secondo  le modalita' indicate dalle organizzazioni
          sindacali.".