Art. 58. Informazione 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e all'esito delle procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto legislativo n. 195/1995, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza acquisiscono informazioni dalle altre amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195/1995. 2. Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, i comandi generali procedono ad appositi, preliminari incontri informativi con le rispettive sezioni del COCER, nel corso dei quali gli organi di rappresentanza militare possono formulare pareri, richieste e proposte in merito. 3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del decreto approvato, le sezioni COCER sono autorizzate da ciascun comandante generale ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Arma o Corpo. 4. Nelle occasioni di cui al comma 3, presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati, composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unita' di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione presso gli organismi di rappresentanza a livello di regione, legione, o loro equiparati, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio, puo' partecipare, di norma, un delegato per ogni categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza. 5. Per l'espletamento delle attivita' di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, i membri dei Consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.
Note all'art. 58: - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note alle premesse. - Si trascrivono i testi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195: "Art. 3 (Forze di polizia ad ordinamento civile - Materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme di partecipazione) - 2. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge o da atti normativi o amministrativi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'ambito della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, le rispettive amministrazioni, allo scopo di rendere piu' costruttivo il sistema di relazioni sindacali, informano le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), operanti presso le predette rispettive amministrazioni in merito alla determinazione dei criteri generali concernenti: a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; b) la mobilita' esterna del personale a domanda; c) la definizione delle piante organiche; d) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale; e) la introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; f) le misure di massima concernenti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro; g) la qualita' del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonche' le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi; h) l'attuazione di programmi di formazione del personale; i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 3. Per le materie indicate nelle lettere a) e b) del comma 2, l'informazione e' preventiva. A seguito di tale informazione, le amministrazioni e le rispettive organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, su richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, si incontrano a livello nazionale per l'esame delle predette materie. L'esame si svolge in appositi incontri - cui sono invitate anche le altre rispettive organizzazioni sindacali non richiedenti - che iniziano entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni della parti. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali. In merito alle citate materie, per le parti rimesse alla determinazione dei competenti organi periferici, anche a livello locale si applica la stessa procedura. L'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera a) del comma 2 dovra' essere realizzata dai dirigenti responsabili nell'ambito di tipologie da individuare nell'accordo nazionale quadro previsto nel comma 7. 4. Per le materie indicate nelle lettere c), d) ed e) del comma 2, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolare formalita' il parere delle rispettive organizzazioni sindacali di cui al citato comma 2. 5. Per le materie indicate nelle lettere, f) g), h) ed i) del comma 2, l'informazione e' successiva. A tale scopo le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 in una apposita conferenza di rappresentanti delle predette amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza almeno annuale.". - Il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note all'art. 25. - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195: "Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare - materie oggetto di concertazione e di informazione e forme di partecipazione) - 2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.". - Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 e' riportato nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191 concernente: "Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1979, n. 165: "Art. 12 (Diritti e liberta' sindacali) - In attesa che la materia di che trattasi sia regolata per tutto il settore del pubblico impiego con apposita norma legislativa, resta in vigore quanto previsto dalle intese allegate all'accordo UPI-ANCI-FLEL del 5 marzo 1974. Ad integrazione delle norme in esso contenute, si conviene che la misura dei contributi sindacali viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali di categoria. La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenuta il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le modalita' indicate dalle organizzazioni sindacali.".