Art. 59. 
Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e 
   salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo 
      delle attivita'  di  protezione  sociale  e  di  benessere  del
      personale,  ivi   compresi   l'elevazione   e   l'aggiornamento
      culturale del medesimo,  nonche'  la  gestione  degli  enti  di
      assistenza del personale. 
  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con 
   decreto  del  Ministro  competente  saranno  istituiti  organi  di
   verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli
   spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di
   benessere   del   personale,   ivi   compresi    l'elevazione    e
   l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche'  per  la  gestione
   degli enti di assistenza del personale. 
  2. Tale decreto, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, 
   dovra' prevedere che: 
    a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante di 
   Corpo dell'ente o del reparto o ad un suo delegato; 
    b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte 
   le categorie del personale; 
    c) uno dei componenti sia indicato dagli organismi di 
   rappresentanza di base (COBAR).