Art. 59. Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' la gestione degli enti di assistenza del personale. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente saranno istituiti organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale. 2. Tale decreto, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovra' prevedere che: a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante di Corpo dell'ente o del reparto o ad un suo delegato; b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale; c) uno dei componenti sia indicato dagli organismi di rappresentanza di base (COBAR).