Art. 61. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 487 miliardi per il 1995 ed in lire 845 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FRATTINI, Ministro della funzione pubblica CORONAS, Ministro dell'interno CORCIONE, Ministro della difesa FANTOZZI, Ministro delle finanze MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995 Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 1