Art. 3.
                         Commissari ad acta
  1.  In  caso  di  inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai
fini  dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge
23  dicembre  1994,  n.  724,  su richiesta del sindaco, del comitato
regionale  di  controllo,  ai  sensi  dell'articolo  48 della legge 8
giugno  1990,  n.  142,  su  segnalazione del prefetto competente per
territorio,  ovvero  d'ufficio,  nomina  un  commissario  ad acta per
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
  2.  Qualora  sia  necessario  procedere  alla  demolizione di opere
abusive  e'  possibile  avvalersi,  per il tramite dei provveditorati
alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero
della  difesa,  sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa
fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.