Art. 2.
            Stato di previsione del Ministero del tesoro
   1.  I commi 4, 10 e 18 dell'articolo 3  della  legge  23  dicembre
1994, n. 726, sono sostituiti dai seguenti:
   "4.   L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia
e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in  lire
130.000 miliardi.".
   "10.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della
legge  5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti rispettivamente, in lire
3.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 125 miliardi.".
   "18.  Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6869, 6872, 6878,  6879,
8908,  9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per   l'anno   finanziario   1995,   non   utilizzate   al    termine
dell'esercizio,  sono  conservate  nel  conto  dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo.".
   2.   All'articolo 3 della legge  23  dicembre  1994,  n.  726,  e'
aggiunto il seguente comma:
   "22-bis.   Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione all'apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario  1995,
delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad
alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
 
          Nota all'art.2:
             Il  testo  dell'art.  3  della citata legge n. 726/1994,
          quale risulta a seguito  delle  modifiche  apportate  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.  3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro e
          disposizioni relative). - 1.  Sono autorizzati l'impegno  e
          il  pagamento  delle  spese  del  Ministero  del tesoro per
          l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso  stato
          di previsione (tabella n. 2).
             2.    Il Ministro del tesoro e' autorizzata a ripartire,
          con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie
          Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza  e
          cassa,  ai  capitoli  6682,  6741,  6771, 6773, 6857, 6864,
          6868, 6869, 6872, 6877, 8908, 9006, 9010 e 9011 dello stato
          di  previsione  del  Ministero  del   tesoro   per   l'anno
          finanziario  1995.  Il  Ministro  del  tesoro e', altresi',
          autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  ai  bilanci
          delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con  le
          ripartizioni di cui al presente comma.
             3.   Il Ministro del  tesoro,  sentiti  i  Ministri  dei
          trasporti   e   della   navigazione   e  della  difesa,  e'
          autorizzato  a   provvedere,   con   propri   decreti,   al
          trasferimento   ad   appositi   capitoli,  anche  di  nuova
          istituzione, dello stato di previsione del Ministero  della
          difesa,  per  l'anno  finanziario  1995, dello stanziamento
          iscritto, per competenza e cassa, al  capitolo  4641  dello
          stato  di previsione del Ministero del tesoro, in relazione
          all'effettivo fabbisogno dipendente dal  trasferimento  dal
          predetto  Ministero  della  difesa  all'Azienda autonoma di
          assistenza al volo per il traffico  aereo  generale,  delle
          funzioni  previste  dagli  articoli  3  e 4 del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
             4.    L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
          in Italia e all'estero, al netto di quelli  da  rimborsare,
          e' stabilito in lire 130.000 miliardi.
             5.    Il  limite degli impegni, assumibili dalla Sezione
          speciale per l'assicurazione del  credito  all'esportazione
          (SACE)  per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi,
          di cui all'art. 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977,
          n. 227, e' fissato, per l'anno finanziario  1995,  in  lire
          18.000 miliardi.
             6.    Il  limite degli impegni assumibili dalla predetta
          SACE per la garanzia di durata  superiore  ai  ventiquattro
          mesi  di  cui all'art. 17, lettera b) della citata legge 24
          maggio  1977,  n.  227,  e  successive  modificazioni,   e'
          fissato,  per  l'anno  finanziario  1995,  in  lire  12.000
          miliardi.
             7.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  provvedere,
          con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti
          per     l'effettuazione     delle    elezioni    politiche,
          amministrative, del Parlamento europeo e  per  l'attuazione
          dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa,
          al  capitolo  6853  dello stato di previsione del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario 1995 a capitoli, anche di
          nuova istituzione, degli stati di previsione  del  medesimo
          Ministero  del  tesoro  e  dei  Ministeri delle finanze, di
          grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno  per
          lo  stesso  anno  finanziario,  concernenti  competenze  ai
          componenti i  seggi  elettorali,  nomine  e  notifiche  dei
          presidenti  di  seggio,  compensi per lavoro straordinario,
          compensi  agli  estranei   all'Amministrazione,   missioni,
          premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia,
          trasferte  e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per
          facilitazioni di viaggio agli elettori, spese  di  ufficio,
          spese  telegrafiche  e  telefoniche,  fornitura  di carta e
          stampa di schede, manutenzione  ed  acquisto  di  materiale
          elettorale,  servizio  automobilistico  ed  altre  esigenze
          derivanti dall'effettuazione delle  predette  consultazioni
          elettorali.
             8.   Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,
          con propri decreti, al trasferimento agli appositi capitoli
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno finanziario 1995, dei fondi iscritti, per competenza
          e  cassa,  ai  capitoli  6805  e 9540 del medesimo stato di
          previsione  per  gli  oneri  relativi  alle  operazioni  di
          ricorso al mercato.
             9.   Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire,
          con propri decreti, i fondi iscritti al  predetto  capitolo
          6805  ai  capitoli  concernenti  interessi  sui certificati
          speciali di credito del tesoro,  in  relazione  al  maggior
          onere,   derivante   dalla   determinazione  del  tasso  di
          interesse dei predetti certificati speciali di credito  del
          tesoro  nonche'  ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio  in
          relazione al maggior onere derivante  dalla  determinazione
          degli  interessi  da  pagare  su certificati di credito del
          tesoro denominati in European Currency units (ECU).
             10.   Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8
          e 9 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  sono  stabiliti,
          rispettivamente,   in   lire  3.500  miliardi,  lire  1.000
          miliardi e lire 125 miliardi.
             11.  Per gli effetti di cui all'art.  7  della  legge  5
          agosto  1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e
          d'ordine quelle descritte nell'elenco n.  1,  annesso  allo
          stato di previsione del Ministero del tesoro.
             12.    I capitoli riguardanti spese di riscossione delle
          entrate per le quali, ai termini  dell'art.  56  del  regio
          decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,  e  successive
          modificazioni,  possono  essere  autorizzate  aperture   di
          credito  a  favore  dei  funzionari  delegati,  sono quelli
          indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione
          del Ministero del tesoro.
             13.   I capitoli della  parte  passiva  del  bilancio  a
          favore  dei  quali e' data facolta' al Governo di iscrivere
          somme con decreti da emanare in applicazione  del  disposto
          dell'art.  12,  primo e secondo comma, della legge 5 agosto
          1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli
          elenchi numeri 3 e 4, annessi allo stato di previsione  del
          Ministero del tesoro.
             14.   Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
          prevista dall'art. 9 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,
          sono  indicate  nell'elenco  n.  5,  annesso  allo stato di
          previsione del Ministero del tesoro.
             15.   Gli importi di  compensazione  monetaria  riscossi
          negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo
          di   entrata   1472   sono  correlativamente  versati,  con
          imputazione a carico  del  capitolo  5924  dello  stato  di
          previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
          1995, sul conto di tesoreria denominato:    "Ministero  del
          tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
             16.    Gli  importi di compensazione monetaria accertati
          nei mesi di novembre e dicembre  1994  sono  riferiti  alla
          competenza  dell'anno  1995 ai fini della correlativa spesa
          da imputare al citato capitolo 5924.
             17.  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          al  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, il Ministro
          del tesoro su proposta del Ministro del  bilancio  e  della
          programmazione  economica e' autorizzato ad effettuare, con
          propri decreti, le variazioni di  bilancio  in  termini  di
          residui,  di competenza e di cassa, per la ripartizione tra
          le  Amministrazioni  competenti  del  fondo   iscritto   al
          capitolo  9012  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro per l'anno finanziario 1995.
             18.  Le somme iscritte ai  capitoli  6771,  6869,  6872,
          6878, 6879, 8908, 9011 e 9012 dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1995, non
          utilizzate al termine dell'esercizio, sono  conservate  nel
          conto  dei  residui  per  essere  utilizzate nell'esercizio
          successivo.
             19.   Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire,
          con propri decreti,  le  somme  conservate  nel  conto  dei
          residui  dei  capitoli 5926, 6771, 6869, 6872, 6878, 8908 e
          9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
             20.  Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20
          maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del
          capitolo 6878 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro  per  l'anno  1995  e'  stabilita  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da  emanare  entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta  di parere alle competenti
          Commissioni della Camera dei deputati e  del  Senato  della
          Repubblica,  su proposta formulata dal Ministro del tesoro,
          di  concerto  con  il  Ministro  del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   sulla   base   delle  esigenze
          segnalate dalle Amministrazioni  interessate.  Il  Ministro
          del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.
             21.   Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere
          con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno  finanziario  1995  delle somme affluite all'entrata
          per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'art.
          24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.   Il Ministro  del
          tesoro  e'  altresi'  autorizzato  a provvedere, con propri
          decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione
          del medesimo art. 24 della citata legge n. 157 del 1992.
             22.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,
          con  propri  decreti,  alla  riassegnazione   ad   apposito
          capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro
          per   l'anno   finanziario   1995   delle   somme  affluite
          all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo  di
          cui  all'art.  18,  comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.
          36. Il  Ministro  del  tesoro  e'  altresi'  autorizzato  a
          provvedere,  con  propri  decreti,  alla  ripartizione  del
          predetto fondo in attuazione del  medesimo  art.  18  della
          citata legge n. 36 del 1994.
             22-bis.    Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  a
          provvedere,  con  propri   decreti,   alla   riassegnazione
          all'apposito   capitolo   dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, per l'anno  finanziario  1995,  delle
          somme   affluite   all'entrata   del  bilancio  per  essere
          destinate ad alimentare il  fondo  per  l'ammortamento  dei
          titoli di Stato".