Art. 2. Stato di previsione del Ministero del tesoro 1. I commi 4, 10 e 18 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 726, sono sostituiti dai seguenti: "4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 130.000 miliardi.". "10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti rispettivamente, in lire 3.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 125 miliardi.". "18. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6869, 6872, 6878, 6879, 8908, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.". 2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 726, e' aggiunto il seguente comma: "22-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1995, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
Nota all'art.2: Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 726/1994, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (tabella n. 2). 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzata a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6872, 6877, 8908, 9006, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1995, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 130.000 miliardi. 5. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'art. 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' fissato, per l'anno finanziario 1995, in lire 18.000 miliardi. 6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'art. 17, lettera b) della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1995, in lire 12.000 miliardi. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato. 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere, derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in European Currency units (ECU). 10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 125 miliardi. 11. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 12. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 13. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 14. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 15. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 16. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1994 sono riferiti alla competenza dell'anno 1995 ai fini della correlativa spesa da imputare al citato capitolo 5924. 17. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995. 18. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6869, 6872, 6878, 6879, 8908, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei capitoli 5926, 6771, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 20. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 21. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo art. 24 della citata legge n. 157 del 1992. 22. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo art. 18 della citata legge n. 36 del 1994. 22-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1995, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".