Art. 3.
 Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
   1.  I commi 2 e 12 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre  1994,
n. 726, sono sostituiti dai seguenti:
   "2.    Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su  proposta  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione,  le  variazioni  di competenza e di cassa nello stato di
previsione dell'entrata ed in quello del Ministero  dei  trasporti  e
della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge
6   giugno   1974,  n.  298,  e  successive  modificazioni,  per  gli
adempimenti di cui al regolamento (CEE) n.  1787/84,  del  Consiglio,
del  19  giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
nonche' per gli adempimenti di cui all'articolo 10  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 settembre 1994, n. 634, concernente
regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di  informazioni
del   centro   elaborazione   dati  della  Direzione  generale  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.".
   "12.   Il ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri  decreti,  variazioni compensative, in termini di competenza e
di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277, 3283, 3286  e  3287  dello
stato  di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione,
per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione  della  legge  6
agosto 1991, n. 255.".
 
          Nota all'art. 3:
             -    Il  testo  dell'art.  11  della  medesima  legge n.
          726/1994, quale risulta a seguito delle modifiche apportate
          dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  11  (Stato  di  previsione  del   Ministero   dei
          trasporti  e  della navigazione e disposizioni relative). -
          1.  Sono autorizzati l'impegno e il pagamento  delle  spese
          del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno
          finanziario  1995,  in  conformita'  dell'annesso  stato di
          previsione (tabella n. 10).
             2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzata ad  apportare,
          con propri decreti, su proposta del Ministero dei trasporti
          e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa
          nello  stato  di  previsione  dell'entrata ed in quello del
          Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti  per
          gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298,
          e  successive  modificazioni, per gli adempimenti di cui al
          regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19  giugno
          1984,  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo regionale
          nonche' per gli adempimenti di cui all'art. 10 del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,
          concernente regolamento  per  l'ammissione  all'utenza  del
          servizio  di informatica del centro elaborazione dati della
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti in concessione.
             3.   In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il
          numero massimo di  militari  specializzati  e  di  militari
          aiuto-specialisti,  in  servizio  presso  le capitanerie di
          porto, e' fissato, per l'anno  finanziario  1995,  in  3100
          unita'.
             4.     Il  numero  massimo  degli  ufficiali  piloti  di
          complemento  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto   da
          mantenere  in  servizio a norma dell'art. 15 della legge 19
          maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per  l'anno  finanziario
          1995, in 26 unita'.
             5.  Il numero massimo degli ufficiali di complemento del
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto in servizio di leva e'
          fissato, per l'anno finanziario 1995,  in  198  unita'.  Il
          numero  da  ammettere  alla  ferma  di  cui  al primo comma
          dell'art. 37 della legge 20  settembre  1980,  n.  574,  e'
          stabilito, per l'anno finanziario 1995, in 44 unita'.
             6.    La  forza  organica  dei sergenti, dei sottocapi e
          comuni  nocchieri  di  porto,  in  ferma  volontaria  o  in
          rafferma,  e'  determinata,  per l'anno finanziario 1995, a
          norma dell'art. 18, terzo capoverso, della legge 10  giugno
          1964, n. 447, come segue:
                 a)  sergenti ........................ n. 1450
                 b)  sottocapi e comuni volontari .... n.  225
             7.  A norma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n.
          958,  la  forza  dei militari e dei graduati in servizio di
          leva, ammessi alla commutazione  della  ferma  di  leva  in
          ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata,
          per  l'anno finanziario 1995, nei limiti e con le modalita'
          di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero
          di 500.
             8.  Alle spese di cui ai  capitoli  1113,  3276  e  3277
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dei trasporti e
          della navigazione  si  applicano,  per  l'anno  finanziario
          1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art.
          36  e  nell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,
          n. 2440, e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita'
          generale dello Stato.
             9.   Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli
          a favore dei quali possono effettuarsi i  prelevamenti  dal
          fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo
          unico    delle    disposizioni    legislative   concernenti
          l'amministrazione e la contabilita' dei corpi,  istituti  e
          stabilimenti   militari,  approvato  con  regio  decreto  2
          febbraio 1928, n. 263, sono  per  l'anno  finanziario  1995
          quelli   descritti   nell'elenco   annesso  allo  stato  di
          previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
             10.  Ai sensi dell'art. 2 del regolamento per i  servizi
          di   cassa  e  contabilita'  delle  capitanerie  di  porto,
          approvato con regio decreto 6  febbraio  1933,  n.  391,  i
          fondi  di  qualsiasi  provenienza possono essere versati in
          conto corrente postale dai funzionari delegati.
             11.   Le disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          vigore  presso  il  Ministero della difesa si applicano, in
          quanto compatibili, alla gestione dei fondi  stanziati  sui
          capitoli  della  rubrica  delle  capitanerie  di  porto  in
          relazione all'art. 6 della legge 6 agosto 1991, n. 225.
             12.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, variazioni compensative, in termini  di
          competenza  e  di  cassa,  tra i capitoli 3274, 3276, 3277,
          3283, 3286 e 3287 dello stato di previsione  del  Ministero
          dei  trasporti  e della navigazione, per l'anno finanziario
          1995, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n.
          225.
             13.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le variazioni compensative di  bilancio
          in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti
          per  l'attuazione delle decisioni concernenti l'istituzione
          del  Ministero   dei   trasporti   e   della   navigazione,
          l'organizzazione  del  Ministero medesimo e il riordino del
          Ministero dell'ambiente.
             14.  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          all'art.    25  della  legge  28  gennaio  1994,  n. 84, il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             15.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare
          con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di
          residui,   di   competenza   e  di  cassa,  occorrenti  per
          l'attuazione dell'art. 26 della legge 28 gennaio  1994,  n.
          84,  per  quanto riguarda il trasferimento al Ministero dei
          trasporti   e   della   navigazione   del   servizio    per
          l'escavazione dei porti marittimi nazionali".