Art. 3. Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione 1. I commi 2 e 12 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 726, sono sostituiti dai seguenti: "2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale nonche' per gli adempimenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informazioni del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.". "12. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277, 3283, 3286 e 3287 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255.".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 11 della medesima legge n. 726/1994, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 11 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (tabella n. 10). 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzata ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale nonche' per gli adempimenti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, e' fissato, per l'anno finanziario 1995, in 3100 unita'. 4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1995, in 26 unita'. 5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva e' fissato, per l'anno finanziario 1995, in 198 unita'. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1995, in 44 unita'. 6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1995, a norma dell'art. 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue: a) sergenti ........................ n. 1450 b) sottocapi e comuni volontari .... n. 225 7. A norma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1995, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 500. 8. Alle spese di cui ai capitoli 1113, 3276 e 3277 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 e nell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 9. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono per l'anno finanziario 1995 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. 10. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'art. 6 della legge 6 agosto 1991, n. 225. 12. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277, 3283, 3286 e 3287 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 225. 13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione delle decisioni concernenti l'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, l'organizzazione del Ministero medesimo e il riordino del Ministero dell'ambiente. 14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dell'art. 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per quanto riguarda il trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali".