Art. 4.
                        Disposizioni diverse
   1.  All'articolo 24 della legge 23 dicembre  1994,  n.  726,  sono
aggiunti i seguenti commi:
   "16-bis.  In relazione agli effetti delle operazioni di conguaglio
derivanti  dalla  disciplina  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre  1992,  n.  395,  concernente  il  regolamento
sull'assistenza  fiscale  ai  lavoratori  dipendenti  e assimilati da
parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di  assistenza
fiscale,  in    attuazione dell'articolo 78, comma 18, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
variazioni compensative  tra  i  capitoli  relativi  alle  spese  per
stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al netto delle ritenute
previdenziali,  assistenziali  ed  erariali  ed i pertinenti capitoli
relativi  ai  contributi  previdenziali,  assistenziali  e   ritenute
erariali,  iscritti nelle relative rubriche degli stati di previsione
dei  Ministeri  e  nei  bilanci  delle  amministrazioni  ed   Aziende
autonome.
   16-ter.    Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, in termini di competenza e cassa,  le  variazioni  di
bilancio  occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
   16-quater.  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,
con   propri   decreti,   le  variazioni  di  bilancio  connesse  con
l'attuazione  dei  contratti  collettivi  nazionale  di  lavoro   del
personale  dipendente delle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29,  e  successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne
il trattamento economico fondamentale  ed  accessorio  del  personale
medesimo.".
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il testo dell'art. 24 della stessa legge n. 726/1994,
          quale  risulta  a  seguito  delle modifiche apportate dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art. 24  (Disposizioni  diverse).  -  1.    Per  l'anno
          finanziario 1995 i capitoli dei singoli stati di previsione
          per  i  quali  il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad
          effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni   tra   loro
          compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono
          quelli  indicati  nella  tabella  A  allegata alla presente
          legge.
             2.  Per l'anno finanziario 1995,  per  i  raggruppamenti
          dei  capitoli  dei  singoli stati di previsione della spesa
          secondo  il  codice  economico  indicati  nella  tabella  B
          allegata  alla  presente  legge,  il Ministro del tesoro e'
          autorizzato ad effettuare, con propri  decreti,  variazioni
          tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente
          per competenza e cassa.
             3.    Per  l'anno  finanziario 1995 i capitoli del conto
          capitale dei singoli stati di previsione  per  i  quali  si
          applicano  le  disposizioni  contenute  nel  quinto  e  nel
          settimo comma dell'art. 20 della legge 5  agosto  1978,  n.
          468,   e  successive  modificazioni,  sono  indicati  nella
          tabella C allegata alla presente legge.
             4.   In relazione all'accertamento dei residui dell'anno
          finanziario 1995, per i quali non esistono i corrispondenti
          capitoli nello stato di  previsione  dell'entrata  e  negli
          stati   di   previsione   dei  vari  Ministeri  per  l'anno
          finanziario 1995, il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad
          istituire,  con propri decreti da registrare alla Corte dei
          conti, gli occorrenti capitoli.
             5.  La composizione delle razioni viveri in  natura  per
          gli  allievi  del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
          di polizia penitenziaria, degli  agenti  della  Polizia  di
          Stato,  del  corpo  delle  capitanerie di porto e del Corpo
          forestale dello Stato e  le  integrazioni  di  vitto  e  di
          generi  di  conforto  per  i  militari  dei  Corpi medesimi
          nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciale
          condizioni  di  servizio,  sono   stabilite,   per   l'anno
          finanziario 1995, in conformita' delle tabelle annesse allo
          stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa per lo
          stesso anno (Elenco n. 3).
             6.  Per gli ordini di accreditamento di cui all'art.  3,
          primo  comma,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 90  del  31  marzo  1979,  concernente  la  costituzione
          dell'ufficio  stralcio  previsto  dall'art. 119 del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non
          si applica il limite di somma di cui all'art. 56 del  regio
          decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,  e  successive
          modificazioni.
             7.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  trasferire,
          con  propri decreti, in termini di residui, di competenza e
          di cassa, dal capitolo 7081 dello stato di  previsione  del
          Ministero del bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   finanziario   1995   ai   capitoli  dei  Ministeri
          interessati, le quote da attribuire alle regioni a  statuto
          speciale  ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'art.  126 del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616.
             8.   Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le
          variazioni  compensative   di   bilancio   occorrenti   per
          l'attuazione  di quanto disposto dall'art. 13 della legge 5
          agosto  1981,   n.   416,   e   successive   modificazioni,
          concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze
          per l'editoria.
             9.    Il  Ministro  del tesoro, su proposta del Ministro
          competente,  e'  autorizzato  ad  apportare,   con   propri
          decreti,  variazioni  alle  dotazioni  di cassa dei singoli
          capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei
          Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della
          medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione  puo'
          essere  offerta  a carico dei capitoli concernenti le spese
          obbligatorie e d'ordine.
             10.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in
          relazione  alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonche'
          quelli   contratti   dalla   soppressa   Agenzia   per   il
          Mezzogiorno,  anche mediante l'accensione di nuovi prestiti
          destinati alla estinzione anticipata di quelli  in  essere.
          Il   Ministro  del  tesoro  e',  altresi',  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti,  ai  bilanci  delle  aziende
          autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da
          queste  effettuate per il loro indebitamento sull'interno e
          sull'estero.
             11.  Il Ministro del tesoro ha  facolta'  di  integrare,
          con  propri  decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di
          spesa relative all'attuazione dell'art. 51 della  legge  23
          dicembre   1978,  n.  833,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni della legge 16 maggio 1984,  n.  138,  nonche'
          dell'art.   23   della   legge   11   marzo  1988,  n.  67,
          limitatamente ai maggiori residui risultanti alla  chiusura
          dell'esercizio  1994,  rispetto  a  quelli  presuntivamente
          iscritti   nel   bilancio   1995.   I   residui   derivanti
          dall'applicazione  della  citata  legge  n.  138  del  1984
          possono  essere  mantenuti  in  bilancio  fino   al   terzo
          esercizio  successivo  a quello in cui e' stato iscritto il
          relativo stanziamento.
             12.     Per  gli  acquisti  di   arredi,   strumenti   e
          attrezzature  tecniche, di materiali e prodotti elettrici e
          telefonici, di materiali vari di cancelleria,  di  uniformi
          al   personale,  di  automezzi  di  servizio,  di  prodotti
          informatici nonche' per la fornitura di servizi  occorrenti
          per  il  funzionamento  degli  uffici  dell'Amministrazione
          centrale e periferica - compresi i servizi e  le  forniture
          considerati  dal  regio  decreto  18 gennaio 1923, n. 94, e
          relative norme di applicazione -  fatta  eccezione  per  il
          Ministero  delle  finanze,  per  le Aziende autonome, per i
          Corpi militari o militarizzati comprese le Forze di polizia
          e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per  gli  organi
          centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero
          dei   beni   culturali   e   ambientali,  per  il  Servizio
          conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per
          gli uffici all'estero del Ministero  degli  affari  esteri,
          per  gli  uffici  provinciali gia' autorizzati da specifica
          norma legislativa  nonche',  nei  casi  d'urgenza,  per  la
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri nei limiti di spesa
          previsti dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
          giugno  1985, n. 359, il Ministro del tesoro e' autorizzato
          a trasferire, con propri decreti, in termini di  competenza
          e  di  cassa  -  dai  capitoli,  anche  di  conto capitale,
          concernenti spese per acquisti, forniture e servizi,  degli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate, allo
          stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro, rubrica 3
          "Provvedimento generale dello Stato" - le somme  occorrenti
          per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle
          Amministrazioni  medesime  al Provveditorato generale dello
          Stato entro il mese di marzo, in relazione  alle  effettive
          necessita'.
             13.    Ai  fini  dell'attuazione della legge 26 febbraio
          1992,  n.  212,  concernente  collaborazione  con  i  Paesi
          dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
          di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla
          ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e
          strumenti d'intervento.
             14.    Il  Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri
          interessati, e' autorizzato a  trasferire,  in  termini  di
          competenza  e  di cassa, con propri decreti, disponibilita'
          esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle
          Amministrazioni competenti a favore  di  appositi  capitoli
          destinati  all'attuazione  di  interventi cofinaziati dalla
          Comunita' europea.
             15.  Il Ministro del tesoro a' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di
          residui,  di  competenza  e   di   cassa   occorrenti   per
          l'attuazione  dei  provvedimenti  relativi  al riordino dei
          Ministeri e dell'amministrazione periferica  del  Ministero
          del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,   ai  fini
          dell'attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
             16.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, variazioni compensative in  termini  di
          competenza  e di cassa, tra i capitoli dei singoli stati di
          previsione delle Amministrazioni interessate concernenti la
          gestione e il funzionamento dei  sistemi  informativi  e  i
          capitoli  relativi  alla  costituzione  e allo sviluppo dei
          sistemi medesimi, di  cui  alla  classificazione  economica
          4.4.0 e 11.4.0.
             16-bis.  In  relazione  agli effetti delle operazioni di
          conguaglio derivanti dalla disciplina di cui al decreto del
          Presidente della  Repubblica  4  settembre  1992,  n.  395,
          concernente   il  regolamento  sull'assistenza  fiscale  ai
          lavoratori dipendenti e assimilati da parte  dei  sostituti
          d'imposta  e  dei centri autorizzati di assistenza fiscale,
          in attuazione  dell'art.  78,  comma  18,  della  legge  30
          dicembre   1991,   n.   413,  il  Ministro  del  tesoro  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
          competenza  e  di  cassa,  variazioni  compensative  tra  i
          capitoli  relativi alle spese per stipendi, retribuzioni ed
          altri assegni fissi al netto delle ritenute  previdenziali,
          assistenziali ed erariali ed i pertinenti capitoli relativi
          ai   contributi  previdenziali,  assistenziali  e  ritenute
          erariali, iscritti nelle relative rubriche degli  stati  di
          previsione    dei    Ministeri    e   nei   bilanci   delle
          amministrazioni ed Aziende autonome.
             16-ter.   Il  Ministro  del  tesoro  a'  autorizzato  ad
          apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e
          cassa,   le   variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
          l'attuazione  dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, e successive modificazioni ed integrazioni.
             16-quater.   Il Ministro del tesoro  a'  autorizzato  ad
          apportare,  con  propri  decreti, le variazioni di bilancio
          connesse  con   l'attuazione   dei   contratti   collettivi
          nazionali   di   lavoro   del  personale  dipendente  delle
          Amministrazioni  dello  Stato, stipulati ai sensi dell'art.
          45 del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni   ed  integrazioni,  per  quanto
          concerne   il   trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio del personale medesimo".