Art. 2. 
Interpretazione autentica della  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  e
differimento dell'entrata in  vigore  del  regolamento  sul  rilascio
della  patente  di  guida,  nonche'  proroga  della   validita'   dei
             certificati di abilitazione professionale. 
  1. Sono escluse dal campo di  applicazione  della  legge  8  agosto
1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n.  11,  le
attivita' di consulenza, per la circolazione dei mezzi di  trasporto,
svolte dalle associazioni degli autotrasportatori. 
  2. E' differito al 1 ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo
16, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  19  aprile
1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei
procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida
di veicoli. 
  3. I provvedimenti di sospensione e  di  revoca  della  patente  di
guida, conseguenti alla perdita  dei  requisiti  fisici  e  psichici,
previsti, rispettivamente, all'articolo 129, comma 2, e  all'articolo
130 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30
settembre 1995, qualora  la  relativa  certificazione  sanitaria  sia
stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995. 
  4. E' prorogata al 31 dicembre 1997 la validita' dei certificati di
abilitazione professionale di cui  all'articolo  126,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni,  ed  all'articolo  313,  comma  4,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fermi  restando
i termini per i relativi versamenti.