Art. 2. Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonche' proroga della validita' dei certificati di abilitazione professionale. 1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attivita' di consulenza, per la circolazione dei mezzi di trasporto, svolte dalle associazioni degli autotrasportatori. 2. E' differito al 1 ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli. 3. I provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti, rispettivamente, all'articolo 129, comma 2, e all'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995. 4. E' prorogata al 31 dicembre 1997 la validita' dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed all'articolo 313, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fermi restando i termini per i relativi versamenti.