Art. 3. Proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68 1. L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 68, e' prorogata al 31 dicembre 1997. 2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a complessive lire 74 miliardi, si provvede, quanto a lire 33 miliardi per il 1996 ed a lire 41 miliardi per il 1997, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.