Art. 4.
                      Pensionamento anticipato
                  del personale autoferrotranviario
  1.   Al   fine  di  favorire  il  processo  di  riorganizzazione  e
risanamento   del   settore   del   pubblico  trasporto,  le  aziende
appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997,
d'intesa  con  le organizzazioni sindacali territoriali di categoria,
programmi  di  pensionamento anticipato di anzianita' e di vecchiaia,
tenendo  conto  delle  domande  a  tal  fine  presentate  dal proprio
personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della
anzianita'  contributiva  maturata  a  tale  data  nel  Fondo  per la
previdenza  del  personale  addetto ai pubblici servizi di trasporto,
ovvero  dell'eta'  anagrafica  con  una  maggiorazione,  ai  fini del
conseguimento  del  diritto  alle predette prestazioni, in misura non
superiore  a sette anni. Tale maggiorazione non potra', in ogni caso,
essere  superiore  al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto  di  lavoro e quella del conseguimento del requisito di eta'
pensionabile  previsto  dalle  norme del Fondo e in vigore al momento
della presentazione della domanda.
  2.  Le  domande  di  pensionamento  anticipato  sono irrevocabili e
devono  essere  state  presentate  alle  aziende  di appartenenza dai
lavoratori  interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
entro il 29 giugno 1995. I programmi, che definiscono, sulla base dei
requisiti  di  cui  al  comma  1,  le  graduatorie  per  l'accesso al
pensionamento  anticipato, sono predisposti tenendo conto della quota
delle  disponibilita'  di cui al comma 7, che e' assegnata a ciascuna
azienda,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale,  in  funzione  del  rapporto tra la consistenza numerica del
personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti
al Fondo alla medesima data e sono inviati al Ministero dei trasporti
e  della  navigazione  entro il 30 settembre 1995. Per il triennio le
aziende  possono  effettuare  assunzioni  per le posizioni lavorative
rese  libere  dal  programma  di  prepensionamento esclusivamente per
specifiche  esigenze  organizzative  di  servizio  e  di esercizio, a
seguito  di  presentazione  di  apposita e idonea documentazione agli
organi vigilanti e previa autorizzazione da parte degli stessi.
  3.  In  caso  di effettive eccedenze strutturali, accertate tramite
accordo  intervenuto  con le organizzazioni sindacali territoriali di
categoria  entro il 31 luglio 1995, le aziende possono presentare nel
periodo  compreso  tra la predetta data e il 31 agosto 1995 programmi
di  prepensionamento,  anche  con  riferimento  a  distinti gruppi di
lavoratori  eccedentari.  Nel  caso in cui sia necessario ai fini del
completamento  del programma di gestione delle eccedenze strutturali,
i  programmi  di prepensionamento possono riguardare anche lavoratori
che  raggiungano  i  requisiti di anzianita' contributiva computando,
oltre  all'anzianita' di cui al comma 1, quella maturata presso altre
forme  previdenziali.  Per questi ultimi lavoratori la domanda di cui
al  comma  2  deve  essere presentata entro il 15 settembre 1995 e la
predetta anzianita' rileva ai soli fini della maturazione del diritto
al  pensionamento  anticipato  a  carico  del Fondo di previdenza del
personale  addetto  ai  pubblici servizi di trasporto. I programmi di
prepensionamento di cui al presente comma sono approvati con appositi
decreti  del  Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con  i  Ministri  del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
nei   quali   e'   disposta,   per   ciascuna   azienda  interessata,
l'utilizzazione  anticipata della quota di risorse di cui al comma 2.
Le  predette aziende per il triennio 1995-1997 non potranno procedere
ad  assunzioni  per le posizioni lavorative rese libere dai programmi
di prepensionamento.
  4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  del  lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Con il
predetto  decreto,  al  fine  di assicurare per il triennio 1995-1997
l'eliminazione  degli  esuberi  strutturali sara' disposta, in favore
delle  aziende  di  cui  al  comma  3,  l'utilizzazione delle risorse
eventualmente  non  impegnate  in  relazione  al  numero dei soggetti
selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di
insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di
cui   ai   commi   1   e   2   saranno   rimodulati  con  criteri  di
proporzionalita', previa verifica con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori  e  dei  datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti
anticipati   realizzati   con   riferimento   alle  predette  risorse
aggiuntive  il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di
cui al comma 3 e' elevato al 25 per cento.
  5.  Agli  enti  proprietari e' fatto carico, per ciascun dipendente
che  abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari
al  20 per cento degli oneri complessivi derivanti dall'anticipazione
della pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4.
  6.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono confermati
le  fasi  procedurali  ed i provvedimenti posti in essere nel periodo
intercorrente  tra  il  31 maggio 1995 e la data di entrata in vigore
del presente decreto.
  7.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa  di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per
l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo
saranno  in  quello  successivo.  Gli  oneri  a  carico  dei  bilanci
aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non
concorrono  alla  determinazione del rapporto tra proventi e costi di
cui  agli  articoli  1  e  2  del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.
  8.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni di bilancio per l'attuazione del
presente decreto.