IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 febbraio 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 16 marzo 1984, concernente la disciplina
dei contenitori in banda stagnata saldati con lega  stagno-piombo  ed
altri mezzi;
  Visti  gli  articoli  3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
108, 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
777 e 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile  1962,  n.
283,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327, ed in particolare gli articoli 6 e 8;
  Ravvisata la necessita' di provvedere a modifiche  del  sopracitato
decreto  ministeriale  18 febbraio 1984 ed alla fissazione dei metodi
di campionamento e di prova per il controllo dei fogli di lamiera  di
banda  stagnata utilizzati per la produzione di contenitori destinati
a venire a contatto con gli alimenti;
  Vista la relazione della  Direzione  generale  per  l'igiene  degli
alimenti e la nutrizione in data 3 dicembre 1991;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Visto  il  verbale  in  data 3 giugno 1993 della Commissione per la
determinazione  dei  metodi  ufficiali   d'analisi   delle   sostanze
alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 4 maggio 1995;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Nell'allegato I, punto A) Lamiera in banda stagnata, lettera  b)
rivestimento  di stagno, del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 il
grado di purezza minimo dello stagno viene fissato pari a 99,85%.
  2. Nell'allegato I del decreto ministeriale 18  febbraio  1984,  la
voce  "lubrificanti"  che figura alla lettera B), viene inserita come
lettera  c)  del  punto  "  A)   Lamiera   in   banda   stagnata"   e
conseguentemente la voce " C) vernici," diventa: " B) Vernici".
  3.  L'idoneita'  della lamiera in banda stagnata, utilizzata per la
produzione di contenitori destinati  a  venire  a  contatto  con  gli
alimenti,  dovra'  essere  accertata  con i metodi di prova riportati
nell'allegato I del  presente  regolamento,  per  la  verifica  della
eventuale presenza di ruggine, graffi di stagno, punti d'arco, zone o
punti privi di stagno, inclusioni emergenti, scaglie o fori passanti,
grumi di stagno.
  4.  Sono  approvati  i  metodi di campionamento e di analisi per la
verifica dei requisiti  di  cui  al  precedente  comma  3,  riportati
nell'allegato I del presente regolamento.
  5.  Nel caso di prelevamenti effettuati alla produzione il campione
deve essere suddiviso in 4 aliquote.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 25  gennaio  1992,  n.
          108, e' il seguente:
             "Art.  3. - 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica 23  agosto  1982,  n.  777,  e'  sostituito  dal
          seguente:
             'Art.  3.  -  1. Con decreti del Ministro della sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione e,  ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
             2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di
          gomma,  di  cellulosa  rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974,  13  settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1  giugno
          1988, n. 243.
             3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
             4.   Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi   o  con  l'ammmenda  da  lire  cinquemilioni  a  lire
          quindicimilioni'".
             - Il testo dell'art. 5 del D.P.R.  23  agosto  1982,  n.
          777, e' il seguente:
             "Art.  5.  -  Il  Ministro  della  sanita',  sentita  la
          commissione prevista dall'art. 21  della  legge  30  aprile
          1962,  n.  283,  determina,  con  propri  decreti, i metodi
          ufficiali di analisi dei materiali ed  oggetti  di  cui  al
          presente  decreto nonche' particolari metodiche relative al
          prelievo dei campioni".
             - Il testo dell'art. 21 della legge 30 aprile  1962,  n.
          283, e' il seguente:
             "Art.  21.  -  La determinazione dei metodi ufficiali di
          analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro  della
          sanita';  a  tale  scopo e' costituita, presso il Ministero
          della sanita', una  commissione  permanente  di  cui  fanno
          parte:
              (Omissis).
             Gli  elenchi  dei  metodi  ufficiali  di analsi dovranno
          essere revisionati almeno ogni due anni.
             La Commissione ha la facolta' di avvalersi dell'opera di
          esperti particolarmente competenti nelle singole materie in
          esame".
             - I testi degli articoli 6 ed  8  del  D.P.R.  26  marzo
          1980, n. 327, sono i seguenti:
             "Art.  6.  -  Modalita'  e  norme  di  prelevamento  dei
          campioni da sottoporre ad analisi chimica. Per il  prelievo
          dei  campioni  destinati  all'analisi chimica, salvo quanto
          previsto da norme speciali, nonche' dal successivo art.  9,
          o  quando  ricorrano  particolari esigenze di controllo, si
          applicano  le  modalita'  stabilite  dall'allegato  A   del
          presente  regolamento.  Qualora non sia possibile applicare
          esattamente le modalita' di cui al  comma  precedente  deve
          essere    fatta   espressa   menzione,   nel   verbale   di
          prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato".
             "Art.  8.  -  Prelevamenti  di  campioni  dalle   grandi
          partite.  Per  eseguire  il  controllo  di  grandi  partite
          giacenti presso stabilimenti di produzione o  depositi,  si
          debbono       prelevare      campioni      sufficientemente
          rappresentativi,   idonei   ad   accertare   i    requisiti
          dell'intera  partita.  Con  le procedure dell'art. 21 della
          legge, possono essere stabiliti i piani di prelevamento dei
          campioni".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.