Art. 2.
  1.  Le  disposizioni  dell'art.  1 non si applicano alla lamiera di
banda stagnata, utilizzata per la produzione di contenitori destinati
a venire  a  contatto  con  gli  alimenti,  legalmente  prodotta  e/o
commercializzata in uno degli Stati membri della Comunita' europea ed
a  quella  originaria  dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio
economico europeo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 13 luglio 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
  Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1995
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 295