Art. 2. 1. Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano alla lamiera di banda stagnata, utilizzata per la produzione di contenitori destinati a venire a contatto con gli alimenti, legalmente prodotta e/o commercializzata in uno degli Stati membri della Comunita' europea ed a quella originaria dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 luglio 1995 Il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 295