Art. 12. 
                          Compiti dell'ANPA 
  1. Il Comitato, per l'espletamento dei compiti i cui al  precedente
art. 11, si avvale dell'Agenzia nazionale per L'ambiente, la quale in
particolare: 
    a) provvede, secondo le direttive del Comitato, alla  tenuta  del
registro  contenente  l'elenco  dei  siti  aderenti  al  sistema   di
ecogestione e audit, di cui all'art.  8,  comma  1,  del  regolamento
comunitario Ecoaudit; 
    b) cura su direttiva del Comitato la  corretta  informazione  del
pubblico e delle imprese, con appositi strumenti, eventualmente anche
avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria
ed artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri.