Art. 12. Compiti dell'ANPA 1. Il Comitato, per l'espletamento dei compiti i cui al precedente art. 11, si avvale dell'Agenzia nazionale per L'ambiente, la quale in particolare: a) provvede, secondo le direttive del Comitato, alla tenuta del registro contenente l'elenco dei siti aderenti al sistema di ecogestione e audit, di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento comunitario Ecoaudit; b) cura su direttiva del Comitato la corretta informazione del pubblico e delle imprese, con appositi strumenti, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria ed artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri.