Art. 14.
                                Quote
  1.  Il  Comitato  stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del regolamento
CEE  1836/93  del  Consiglio  e  tenendo  conto  delle dimensioni del
fatturato  dei  soggetti  richiedenti,  un  sistema  di quote per far
fronte  alle  spese,  sostenute  per  la  registrazione dei siti, per
l'accreditamento   dei   verificatori   ambientali,  nonche'  per  il
funzionamento e la promozione del sistema.
  2.  Le  somme derivanti dai diritti di cui al comma 1, sono versate
al  capo  XXXII  -  cap. 2593 dell'entrata del bilancio dello Stato e
sono  riassegnate  all'apposito  capitolo  n.  2558  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'ambiente.  La  riscossione  di  tali
diritti   puo'  essere  eseguita  mediante  versamento  diretto  alla
competente  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello Stato oppure a
mezzo  di  conto  corrente postale intestato alla medesima sezione di
tesoreria,  specificando il capo ed il capitolo di entrata suddetto e
la causale del versamento.
  3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della
competente  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  o  del
bollettino  di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti
all'art. 15.