Art. 14. Quote 1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l'accreditamento dei verificatori ambientali, nonche' per il funzionamento e la promozione del sistema. 2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1, sono versate al capo XXXII - cap. 2593 dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate all'apposito capitolo n. 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo ed il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento. 3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all'art. 15.