Art. 18.
                         Risorse aggiuntive
  1.  L'applicazione  dei regolamenti comunitari 880/92 e 1836/93 del
Consiglio e' realizzata, utilizzando oltre i proventi  previsti  agli
articoli  10 e 14 del presente regolamento quelli ex art. 1, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216,  convertito  nella  legge  9
agosto 1993, n. 294.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 2 agosto 1995
                      Il Ministro dell'ambiente
                               BARATTA
                      Il Ministro della sanita'
                              GUZZANTI
    Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                                CLO'
                       Il Ministro del tesoro
                                DINI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
  Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1995
  Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 221