Art. 18. Risorse aggiuntive 1. L'applicazione dei regolamenti comunitari 880/92 e 1836/93 del Consiglio e' realizzata, utilizzando oltre i proventi previsti agli articoli 10 e 14 del presente regolamento quelli ex art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito nella legge 9 agosto 1993, n. 294. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 agosto 1995 Il Ministro dell'ambiente BARATTA Il Ministro della sanita' GUZZANTI Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CLO' Il Ministro del tesoro DINI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1995 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 221