Art. 2. Composizione e funzionamento del Comitato 1. Il Comitato e' composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di cui: a) quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente; b) due membri designati dal Ministero della sanita'; c) quattro membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) due membri designati dal Ministero del tesoro. 2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' e indipendenza. I membri del Comitato, qualora siano dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza del Comitato. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilita', in caso di mancata eliminazione nel termine di giorni quindici, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono inoltre intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. 3. I componenti del Comitato, ivi compresi il presidente ed il vice presidente, durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo. 4. Il presidente, al momento della sua nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attivita' di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente ed il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni, in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di eta' piu' elevata. 5. Il Comitato, articola la propria struttura in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attivita' riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attivita' concernenti l'Ecoaudit, ciascuna cosi' composta: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, due rappresentanti del Ministero dell'industria ed un rappresentante del Ministero della Sanita', un rappresentante del Ministero del tesoro. Resta ferma la competenza del Comitato, nell'interezza della sua composizione, per quanto riguarda le materie di interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit. 6. Il Comitato e ciascuna sezione del Comitato in sede di prima costituzione sono legittimamente insediati quando sono nominati i due terzi dei componenti. 7. Le decisioni del Comitato e delle sezioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente e del vice presidente. 8. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Comitato o della sezione. 9. Il componente del Comitato che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a piu' di tre riunioni, decade di diritto dalla carica ed e' sostituito con le modalita' di cui al comma 1.