Art. 2.
              Composizione e funzionamento del Comitato
  1.  Il Comitato e' composto dal presidente e da un vice presidente,
nominati  con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' da
dodici  componenti,  nominati con decreto del Ministro dell'ambiente,
di cui:
    a) quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente;
    b) due membri designati dal Ministero della sanita';
    c)  quattro  membri  designati  dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
    d) due membri designati dal Ministero del tesoro.
  2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di
specifica  e  comprovata  competenza  ed  esperienza  e di indiscussa
moralita'  e  indipendenza.  I  membri  del  Comitato,  qualora siano
dipendenti  di  amministrazioni pubbliche, sono posti in posizione di
comando presso il Comitato stesso. A pena di immediata decadenza essi
non   possono   esercitare   alcuna   attivita'  professionale  o  di
consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, ne'
avere  interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese  operanti nel
settore  di  competenza  del Comitato. La decadenza e' dichiarata con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  previa  contestazione formale
dell'incompatibilita', in caso di mancata eliminazione nel termine di
giorni  quindici,  ferma  restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per
almeno  un  anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato
non  possono  inoltre  intrattenere  rapporti  di  collaborazione, di
consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme
procedurali  attinenti  al  funzionamento del Comitato sono stabilite
con  apposito  regolamento  interno  adottato  dal Comitato stesso ed
approvato dal Ministro dell'ambiente.
  3. I componenti del Comitato, ivi compresi il presidente ed il vice
presidente,   durano   in  carica  tre  anni  e  non  possono  essere
confermati, salvo che in sede di primo rinnovo.
  4. Il presidente, al momento della sua nomina, conferisce delega al
vice  presidente  per  quanto attiene tutte le attivita' di una delle
sezioni  in  cui  si  articola  il  Comitato ai sensi del comma 5 del
presente  articolo. Il presidente ed il vice presidente presiedono le
riunioni  di  ciascuna  delle  due  sezioni,  in  cui  si articola il
Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro
competenza,  in tutte le sedi nazionali ed internazionali. In caso di
assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato
e delle sezioni sono presiedute dal componente di eta' piu' elevata.
  5.  Il  Comitato,  articola  la  propria  struttura in due sezioni,
aventi   autonomia   operativa,  una  per  le  attivita'  riguardanti
l'Ecolabel   e  l'altra  per  le  attivita'  concernenti  l'Ecoaudit,
ciascuna   cosi'   composta:   due   rappresentanti   del   Ministero
dell'ambiente,  due rappresentanti del Ministero dell'industria ed un
rappresentante  del  Ministero  della  Sanita', un rappresentante del
Ministero  del  tesoro.  Resta  ferma  la  competenza  del  Comitato,
nell'interezza della sua composizione, per quanto riguarda le materie
di interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit.
  6.  Il  Comitato  e  ciascuna sezione del Comitato in sede di prima
costituzione sono legittimamente insediati quando sono nominati i due
terzi dei componenti.
  7.  Le  decisioni  del  Comitato  e  delle  sezioni sono adottate a
maggioranza  semplice dei votanti. In caso di parita' prevale il voto
del presidente e del vice presidente.
  8. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza
di almeno la maggioranza dei membri del Comitato o della sezione.
  9.   Il  componente  del  Comitato  che  nel  corso  dell'anno  non
partecipa,  senza giustificato motivo, a piu' di tre riunioni, decade
di  diritto  dalla carica ed e' sostituito con le modalita' di cui al
comma 1.