Art. 3.
                          Supporto tecnico
  1.  Il  Comitato,  per  l'esercizio  delle  funzioni  relative alla
concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e dell'attivita' di
audit   in   campo   ambientale,   si  avvale  del  supporto  tecnico
dell'Agenzia  nazionale  per l'ambiente (ANPA), la quale provvede per
le  funzioni  rientranti  fra  le proprie finalita' istituzionali con
risorse  a  carico  del  proprio  bilancio, salvo i proventi previsti
dall'art. 16. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato
si   avvale,   altresi',   dell'ispettorato   tecnico  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  2.  Per  l'espletamento  dell'attivita'  di supporto tecnico l'ANPA
individua,  nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria
dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti
unita', salvo diverse esigenze del Comitato.
  3.  L'ANPA  provvede a nominare al proprio interno, un responsabile
per   l'Ecolabel  ed  un  responsabile  per  l'Ecoaudit  appartenenti
entrambi  ai  ruoli  dirigenziali e comunica i relativi nominativi al
Comitato.