Art. 3. Supporto tecnico 1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e dell'attivita' di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti fra le proprie finalita' istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio, salvo i proventi previsti dall'art. 16. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresi', dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Per l'espletamento dell'attivita' di supporto tecnico l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unita', salvo diverse esigenze del Comitato. 3. L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato.