Art. 5. 
                          Compiti dell'ANPA 
  1.  L'attivita'  di  supporto  tecnico  dell'ANPA,  si  svolge   in
particolare,  nelle  seguenti  materie,  secondo  le  direttive   del
Comitato: 
    a)  istruttoria   tecnico   amministrativa   delle   domande   di
assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica; 
    b)  predisposizione  dei  formulari  per  la  compilazione  delle
domande  di  assegnazione  del  marchio   comunitario   di   qualita'
ecologica; 
    c) istituzione e gestione di appositi e distinti  registri  delle
domande di assegnazione di tale marchio ricevute, accolte e respinte; 
    d) predisposizione di nuovi gruppi di prodotti da sottoporre alla
delibera  del  Comitato,  ex  art.  5  del  regolamento   comunitario
Ecolabel; 
    e) informazione del pubblico  e  delle  imprese  sul  regolamento
attraverso   appositi   strumenti,   anche   eventualmente    tramite
collaborazione delle camere di commercio,  industria  e  artigianato,
senza l'aggravio di ulteriori oneri; 
    f) promozione di studi e ricerche necessari per l'attuazione  del
regolamento 880/92 del Consiglio.