Art. 5. Compiti dell'ANPA 1. L'attivita' di supporto tecnico dell'ANPA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato: a) istruttoria tecnico amministrativa delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica; b) predisposizione dei formulari per la compilazione delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica; c) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione di tale marchio ricevute, accolte e respinte; d) predisposizione di nuovi gruppi di prodotti da sottoporre alla delibera del Comitato, ex art. 5 del regolamento comunitario Ecolabel; e) informazione del pubblico e delle imprese sul regolamento attraverso appositi strumenti, anche eventualmente tramite collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri; f) promozione di studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 880/92 del Consiglio.