Art. 8.
                       Domande di assegnazione
            del marchio comunitario di qualita' ecologica
  1.  Per  quanto  riguarda  le  domande  di assegnazione del marchio
comunitario di qualita' ecologica il Comitato decide sulla base degli
orientamenti e  delle  disposizioni  adottate  in  sede  comunitaria,
dandone opportuna informazione ai terzi interessati, tramite l'ANPA.
  2.  Per  le  domande,  che  riguardano nuovi gruppi di prodotti, il
Comitato, previa consultazione obbligatoria del forum di cui all'art.
7, delibera sull'opportunita' di presentare alla Commissione  CEE  la
proposta,  ai  sensi  dell'art.  5  e/o  dell'art.  10,  comma 8, del
regolamento comunitario.