Art. 9. Procedimento per l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica 1. Il procedimento di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica si articola nelle seguenti fasi: a) le aziende presentano al Comitato le domande di assegnazione del marchio di qualita' ecologica, tramite l'ANPA, utilizzando il formulario di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), corredate dal certificato di cui all'art. 6, di accertamento preliminare indipendente, rilasciato da un laboratorio iscritto nell'elenco, di cui al predetto art. 6. L'istruttoria tecnico-amministrativa e' curata dall'ANPA e deve essere espletata entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda; b) il Comitato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della pratica, decide tenendo conto del parere formulato dall'ANPA e notifica la propria decisione ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 7, del regolamento comunitario. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio, dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. 3. I membri del Comitato e dell'ANPA e dei laboratori abilitati (e di chiunque altro intervenga nel procedimento), sono tenuti all'obbligo della riservatezza, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 13 del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, e' il seguente: "Art. 13 (Riservatezza). - Gli organismi competenti, la Commissione, nonche' qualsiasi altra persona interessata sono tenuti a non divulgare a terzi le informazioni di cui hanno avuto conoscenza nel corso della valutazione di un prodotto per l'assegnazione del marchio. Tuttavia, una volta presa la decisione di assegnazione del marchio, non possono in nessun caso essere considerate riservate le seguenti informazioni: nome del prodotto; fabbricante o importatore del prodotto; ragioni e informazioni pertinenti che hanno motivato l'assegnazione del marchio di qualita' ecologica". - Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente: "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge". - Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, reca: "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".