Art. 9.
                   Procedimento per l'assegnazione
            del marchio comunitario di qualita' ecologica
  1.  Il  procedimento  di  assegnazione  del  marchio comunitario di
qualita' ecologica si articola nelle seguenti fasi:
    a) le aziende presentano al Comitato le domande  di  assegnazione
del  marchio  di  qualita'  ecologica, tramite l'ANPA, utilizzando il
formulario di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  b),  corredate  dal
certificato   di   cui   all'art.   6,  di  accertamento  preliminare
indipendente, rilasciato da un laboratorio iscritto  nell'elenco,  di
cui  al  predetto  art.  6.  L'istruttoria  tecnico-amministrativa e'
curata dall'ANPA e deve essere espletata entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della domanda;
    b) il Comitato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della pratica, decide tenendo conto del parere formulato dall'ANPA  e
notifica la propria decisione ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 7, del
regolamento comunitario.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi relativi al procedimento si applicano le  disposizioni
dell'art.  13  del regolamento CEE 880/92 del Consiglio, dell'art. 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
  3. I membri del Comitato e dell'ANPA e dei laboratori abilitati  (e
di   chiunque   altro   intervenga  nel  procedimento),  sono  tenuti
all'obbligo della riservatezza, ai sensi dell'art. 13 del regolamento
CEE 880/92 del Consiglio.
 
          Note all'art. 9:
             - Il testo dell'art. 13 del regolamento  CEE  n.  880/92
          del   Consiglio   concernente  un  sistema  comunitario  di
          assegnazione di un marchio di  qualita'  ecologica,  e'  il
          seguente:
             "Art.  13 (Riservatezza). - Gli organismi competenti, la
          Commissione, nonche' qualsiasi  altra  persona  interessata
          sono  tenuti a non divulgare a terzi le informazioni di cui
          hanno avuto conoscenza nel corso della  valutazione  di  un
          prodotto per l'assegnazione del marchio.
             Tuttavia,  una  volta presa la decisione di assegnazione
          del marchio, non possono in nessun caso essere  considerate
          riservate le seguenti informazioni:
              nome del prodotto;
              fabbricante o importatore del prodotto;
              ragioni  e  informazioni  pertinenti che hanno motivato
          l'assegnazione del marchio di qualita' ecologica".
             - Il testo dell'art. 24 della legge 7  agosto  1990,  n.
          241  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il
          seguente:
             "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e'  escluso  per  i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della  legge  24  ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di
          segreto o di divieto di  divulgazione  altrimenti  previsti
          dall'ordinamento.
             2.  Il  Governo  e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita' di esercizio del diritto di accesso e  gli  altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
               a)  la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c) l'ordine pubblico e la  prevenzione  e  repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese, garantendo peraltro agli  interessati  la  visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
             3. Con i  decreti  di  cui  al  comma  2  sono  altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti  mediante  strumenti informatici avvenga nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
             4.  Le  singole  amministrazioni  hanno   l'obbligo   di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse
          formati o comunque  rientranti  nella  loro  disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
             5.  Restano  ferme  le disposizioni previste dall'art. 9
          della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  come   modificato
          dall'art.  26  della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
          relative  norme   di   attuazione,   nonche'   ogni   altra
          disposizione  attualmente  vigente  che limiti l'accesso ai
          documenti amministrativi.
             6. I soggetti indicati nell'art. 23  hanno  facolta'  di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e'  comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione dei provvedimenti  di  cui  all'art.  13,  salvo
          diverse disposizioni di legge".
             -  Il  D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, reca: "Regolamento
          per la disciplina delle modalita' di esercizio e  dei  casi
          di   esclusione   del   diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti amministrativi".