Art. 3.
          Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
nonche'  gli  enti  di  cui  all'articolo 4, comma 15, della legge 30
dicembre  1991,  n.  412,  sono  tenuti  a  procedere,  per quanto di
rispettiva    competenza,    entro    il    termine   perentorio   di
duecentoquaranta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,   alla  predisposizione  ed  all'approvazione  dei  progetti
esecutivi   relativi  ai  programmi  di  edilizia  sanitaria  di  cui
all'articolo  20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui
all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.
  2.  Le  regioni  e le province autonome, nonche' gli enti di cui al
comma  1,  entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano
al  CIPE  la  richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi
nei  programmi  di  cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67,  e  a  quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n.
135,  e  successive  modificazioni,  certificando  altresi' quelli di
immediata  cantierabilita', per ottenere la relativa autorizzazione a
contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.
  3.  Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento
la  segreteria  del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai
fini della relativa deliberazione.
  4.  Sono  revocati  dal  CIPE  i finanziamenti relativi ai progetti
inclusi  nei  programmi  di  cui al citato articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non
sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la
riallocazione   degli  stessi  finanziamenti  nell'ambito  del  piano
pluriennale  di  investimenti  di  cui  al  medesimo  articolo 20. La
ridestinazione  di  detti  finanziamenti,  quale  anticipazione sulla
successiva  quota,  a favore delle regioni, delle province autonome e
degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato
di attuazione, e' effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della
sanita',  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome. Nell'ambito, comunque, di
tali  finanziamenti  e' riservata una quota pari a lire 200 miliardi,
da  destinare  alla  costruzione,  ristrutturazione o attivazione dei
consultori  familiari  in ragione di una unita' ogni cinquemila donne
in  eta'  feconda e all'attivazione di forme sperimentali di case del
parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle
attivita' e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia,
di   promozione   e   tutela   della  procreazione  responsabile,  di
prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonche'
le  finalita'  previste  dal progetto-obiettivo materno-infantile del
Piano  sanitario  nazionale  1994-1996 e quelle previste dalle azioni
finalizzate e dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di
riparto   di   tale   quota  saranno  individuati  nell'ambito  della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato
di  attuazione  delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978,
n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse
di  parte  corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire
60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo
6856  dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro all'uopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le
opportune variazioni di bilancio.
  5.  L'articolo  11  del  decreto-legge  24  novembre  1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e'
abrogato.