Art. 4.
  Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di
animali di affezione per la prevenzione del randagismo.

  1.  Per  le  finalita'  di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e
successive  modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa  di lire 3.425
milioni  per  il 1995, di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500
milioni per il 1997.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del presente articolo si
provvede  mediante  utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento "randagismo" relativo al Ministero della
sanita'.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.