Art. 4. Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo. 1. Per le finalita' di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di lire 3.425 milioni per il 1995, di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997. 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento "randagismo" relativo al Ministero della sanita'. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.