Art. 10. Selettivita' e armonizzazione delle procedure 1. L'Amministrazione della difesa fornisce le informazioni richieste dall'Autorita' a norma dell'art. 15 del decreto legislativo per il tramite del dirigente generale responsabile. 2. Ove la richiesta sia formulata direttamente alle imprese contraenti con l'Amministrazione della difesa, le informazioni sono fornite per il tramite del dirigente generale responsabile. 3. Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 2, secondo comma, e 15 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39: "Art. 2, comma 2. - Ove sussistano particolari necessita' di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9". "Art. 15. - 1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorita' ogni informazione richiesta. Ove l'Autorita' ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformita' alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni, l'Autorita' invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni". - Si riporta il testo dell'art. 9 del D.L. 31 luglio 1987, n. 320, convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 401: "Art. 9 (Segreto d'ufficio). - 1. Anche i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 del codice penale per tutto cio' che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attivita' di cui sono incaricati. Tali soggetti devono possedere i requisiti richiesti ai dipendenti della pubblica amministrazione. 2. All'atto del conferimento dell'incarico prestano giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice di procedura penale. Nei loro confronti si applicano le sanzioni previste dall'art. 373 del codice penale".