Art. 10.
            Selettivita' e armonizzazione delle procedure
  1.   L'Amministrazione   della   difesa  fornisce  le  informazioni
richieste dall'Autorita' a norma dell'art. 15 del decreto legislativo
per il tramite del dirigente generale responsabile.
  2.  Ove  la  richiesta  sia  formulata  direttamente  alle  imprese
contraenti  con  l'Amministrazione della difesa, le informazioni sono
fornite per il tramite del dirigente generale responsabile.
  3.  Ai  soggetti  non  appartenenti  alla  pubblica amministrazione
incaricati   ai   sensi  dell'art.  2,  secondo  comma,  del  decreto
legislativo  di  compiti  di  progettazione,  sviluppo e gestione dei
sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui
all'art.  9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.
 
          Nota all'art. 10:
             - Si riporta il testo degli articoli 2, secondo comma, e
          15 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39:
             "Art.  2,  comma  2.  -   Ove   sussistano   particolari
          necessita'  di  natura  tecnica, adeguatamente motivate, le
          amministrazioni  possono  conferire  affidamenti  a  terzi,
          anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia
          accolta nel piano triennale di cui all'art. 9".
             "Art.   15.   -  1.  Le  amministrazioni  e  le  imprese
          contraenti  sono  tenute  a  fornire   all'Autorita'   ogni
          informazione  richiesta.  Ove  l'Autorita'  ravvisi  atti o
          comportamenti  che  possano  ingenerare  dubbi  sulla  loro
          conformita'  alle  regole  della  concorrenza, ne riferisce
          tempestivamente al presidente dell'Autorita' garante  della
          concorrenza e del mercato.
             2.  Ove  risultino  gravi inadempienze delle imprese nei
          confronti  delle  amministrazioni,  l'Autorita'  invita  le
          amministrazioni   competenti   ad  assumere  i  conseguenti
          provvedimenti,  ivi  compresa  l'esclusione  delle  imprese
          inadempienti    dalla   partecipazione   a   procedure   di
          aggiudicazione   di   contratti   di   fornitura   con   le
          amministrazioni".
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del D.L. 31 luglio
          1987, n. 320, convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 401:
             "Art. 9 (Segreto d'ufficio). - 1. Anche i  soggetti  non
          appartenenti  alla  pubblica  amministrazione,  di cui agli
          articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al  segreto  d'ufficio
          ai sensi dell'art. 326 del codice penale per tutto cio' che
          venga   a   loro   conoscenza   a  causa  o  nell'esercizio
          dell'attivita' di cui sono incaricati. Tali soggetti devono
          possedere  i  requisiti  richiesti  ai   dipendenti   della
          pubblica amministrazione.
             2.  All'atto  del  conferimento  dell'incarico  prestano
          giuramento ai sensi degli articoli 142 e 316 del codice  di
          procedura  penale.  Nei  loro  confronti  si  applicano  le
          sanzioni previste dall'art. 373 del codice penale".