Art. 2. Definizioni 1. Agli effetti del presente regolamento s'intende per: a) "decreto legislativo" il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; b) "Amministrazione della difesa" il complesso dell'area tecnico-operativa con funzioni operative, di pianificazione e definizione dei programmi tecnico-finanziari risalente al capo di stato maggiore della Difesa e dell'area tecnico-amministrativa risalente al segretario generale della Difesa. Nell'Amministrazione della difesa e' compresa anche l'Arma dei carabinieri per i compiti propri attinenti alla difesa nazionale. Per le funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, all'Arma dei carabinieri si applicano le procedure previste in materia del regolamento del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; c) "dirigente generale" l'ufficiale proposto dal comitato dei capi di stato maggiore e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati; d) "dirigente generale dell'Arma dei carabinieri", relativamente all'area gestionale, l'ufficiale proposto dal comandante generale e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati; e) "Autorita'" l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Nota all'art. 2: - Per il riferimento al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, si veda in nota all'art. 1. - Si riportano i testi degli articoli 10, primo comma, e 16 del predetto D.Lgs. n. 39/1993: "Art. 10, comma 1. - Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati". "Art. 16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorita', uno o piu' regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1 gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge. 3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facolta' di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorita' medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della meta'. 4. Le comunicazioni all'Autorita' concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio e dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata. 5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali. 7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresi' individuate particolari modalita' di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia".