Art. 2.
                             Definizioni
  1. Agli effetti del presente regolamento s'intende per:
    a) "decreto legislativo" il decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39;
    b)   "Amministrazione   della   difesa"  il  complesso  dell'area
tecnico-operativa   con   funzioni  operative,  di  pianificazione  e
definizione  dei  programmi  tecnico-finanziari  risalente al capo di
stato   maggiore  della  Difesa  e  dell'area  tecnico-amministrativa
risalente  al  segretario generale della Difesa. Nell'Amministrazione
della  difesa  e' compresa anche l'Arma dei carabinieri per i compiti
propri  attinenti  alla difesa nazionale. Per le funzioni riguardanti
l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  all'Arma  dei  carabinieri  si
applicano  le  procedure  previste  in  materia  del  regolamento del
Ministro  dell'interno  emanato  ai  sensi  dell'art.  16 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
    c)  "dirigente  generale"  l'ufficiale  proposto dal comitato dei
capi  di  stato  maggiore  e  designato dal Ministro della difesa, ai
sensi  dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo 12 febbraio
1993,   n.   39,   quale   responsabile  per  i  sistemi  informativi
automatizzati;
    d)  "dirigente generale dell'Arma dei carabinieri", relativamente
all'area  gestionale,  l'ufficiale proposto dal comandante generale e
designato  dal  Ministro  della  difesa, ai sensi dell'art. 10, primo
comma,  del  decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39, quale
responsabile per i sistemi informativi automatizzati;
    e)  "Autorita'"  l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione.
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il riferimento al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n.  39,
          si veda in nota all'art. 1.
             - Si riportano i testi degli articoli 10, primo comma, e
          16 del predetto D.Lgs. n. 39/1993:
             "Art.  10,  comma 1. - Entro trenta giorni dalla data di
          entrata   in   vigore   del    presente    decreto,    ogni
          amministrazione,   nell'ambito   delle   proprie  dotazioni
          organiche, individua, sulla base di  specifiche  competenze
          ed   esperienze  professionali,  un  dirigente  generale  o
          equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista,  un
          dirigente  di  qualifica  immediatamente  inferiore,  quale
          responsabile per i sistemi informativi automatizzati".
             "Art. 16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono  adottati,
          su   proposta   dei   Ministri   competenti,  d'intesa  con
          l'Autorita', uno o piu' regolamenti governativi emanati  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  al  fine  di  coordinare le disposizioni del presente
          decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi
          automatizzati concernenti  la  sicurezza  dello  Stato,  la
          difesa  nazionale,  l'ordine  e  la  sicurezza pubblica, lo
          svolgimento  di  consultazioni  elettorali   nazionali   ed
          europee.
             2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
          sistemi  informativi  automatizzati  di  cui  al  comma  1,
          contestualmente  ai  regolamenti  ivi previsti, a decorrere
          dal 1 gennaio 1994. Restano comunque ferme le  disposizioni
          di  cui  agli articoli da 6 a 12 della legge 1 aprile 1981,
          n.  121  e  dei  relativi   provvedimenti   di   attuazione
          concernenti  il  funzionamento del centro elaborazione dati
          di cui all'art. 8 della stessa legge.
             3. Per ragioni di assoluta urgenza,  le  amministrazioni
          di   cui   al   comma   1   hanno   facolta'  di  procedere
          indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art.
          8, dandone comunicazione all'Autorita'  medesima.  In  tali
          casi   le   amministrazioni   richiedono   direttamente  al
          Consiglio di Stato  il  parere  di  competenza,  che  viene
          espresso  nei  termini  di cui all'art. 8, comma 4, ridotti
          della meta'.
             4.  Le  comunicazioni   all'Autorita'   concernenti   la
          progettazione,  lo  sviluppo  e  la  gestione  dei  sistemi
          informativi automatizzati di cui al comma  1  sono  coperte
          dal  segreto  d'ufficio  e  dal  segreto  di Stato, secondo
          l'indicazione dell'amministrazione interessata.
             5. Dall'applicazione del presente decreto  sono  esclusi
          gli  enti  che  svolgono la loro attivita' nelle materie di
          cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
             6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al
          trattamento di dati personali.
             7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei
          sistemi  informativi  automatizzati  resta   fermo   quanto
          previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
             8.  Con  i  regolamenti  di cui al comma 1 sono altresi'
          individuate  particolari  modalita'  di  applicazione   del
          presente  decreto  in  relazione  all'Amministrazione della
          giustizia".