Art. 3.
              Tutela delle attivita' di pianificazione
             e rispetto delle peculiarita' della difesa
  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  ai  sistemi informativi
automatizzati  aventi  carattere  prettamente operativo concernenti o
connessi  con l'esplicazione dei compiti specifici della difesa dello
Stato,   ai  sistemi  gestionali  aventi  implicazioni  di  carattere
operativo  e  ai sistemi dell'Arma dei carabinieri ricadenti sotto la
responsabilita' della difesa.
  2.  I  sistemi informativi automatizzati a carattere esclusivamente
gestionale,  relativi  sia  all'area  tecnico-operativa  che a quella
tecnico-amministrativa,  diversi  da quelli di cui al primo comma del
presente  articolo,  rimangono disciplinati dalle disposizioni di cui
al decreto legislativo.