Art. 3. Tutela delle attivita' di pianificazione e rispetto delle peculiarita' della difesa 1. Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati aventi carattere prettamente operativo concernenti o connessi con l'esplicazione dei compiti specifici della difesa dello Stato, ai sistemi gestionali aventi implicazioni di carattere operativo e ai sistemi dell'Arma dei carabinieri ricadenti sotto la responsabilita' della difesa. 2. I sistemi informativi automatizzati a carattere esclusivamente gestionale, relativi sia all'area tecnico-operativa che a quella tecnico-amministrativa, diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo, rimangono disciplinati dalle disposizioni di cui al decreto legislativo.