Art. 4. Finalita' 1. I sistemi informativi automatizzati della difesa, oltre a quelli indicati dall'art. 1 del decreto legislativo, perseguono anche le seguenti finalita' peculiari dell'Amministrazione militare: a) soddisfare le esigenze informative dei vertici ricorrendo, ove necessario, all'integrazione dei sistemi per consentire l'impiego dello strumento militare in "tempo reale"; b) prevedere, in un quadro coordinato, lo sviluppo armonico delle due aree di competenza (tecnico-operativa e tecnico-amministrativa) perseguendo prioritariamente programmi di comune interesse; c) soddisfare le esigenze di interscambio informativo e di interfaccia fra i sistemi di elaborazione delle varie componenti della difesa, per la fusione ponderale di dati eterogenei; d) attuare soluzioni che permettano di realizzare la massima trasportabilita', riusabilita' ed interoperabilita' nell'ambito dei vari sistemi d'arma.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39: "Art. 1. - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo. 2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalita': a) miglioramento dei servizi; b) trasparenza dell'azione amministrativa; c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa. 3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri: a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi; b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie; c) collegamento con il sistema statistico nazionale. 4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7".