Art. 4.
                              Finalita'
  1. I sistemi informativi automatizzati della difesa, oltre a quelli
indicati  dall'art.  1  del  decreto legislativo, perseguono anche le
seguenti finalita' peculiari dell'Amministrazione militare:
    a) soddisfare le esigenze informative dei vertici ricorrendo, ove
necessario,  all'integrazione  dei  sistemi  per consentire l'impiego
dello strumento militare in "tempo reale";
    b) prevedere, in un quadro coordinato, lo sviluppo armonico delle
due  aree  di competenza (tecnico-operativa e tecnico-amministrativa)
perseguendo prioritariamente programmi di comune interesse;
    c)  soddisfare  le  esigenze  di  interscambio  informativo  e di
interfaccia  fra  i  sistemi  di  elaborazione delle varie componenti
della difesa, per la fusione ponderale di dati eterogenei;
    d)  attuare  soluzioni  che  permettano  di realizzare la massima
trasportabilita',  riusabilita'  ed interoperabilita' nell'ambito dei
vari sistemi d'arma.
 
          Nota all'art. 4:
             - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 12 febbraio
          1993, n.  39:
             "Art. 1. -  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto
          disciplinano  la  progettazione,  lo sviluppo e la gestione
          dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  e  degli  enti
          pubblici     non     economici     nazionali,    denominate
          amministrazioni ai fini del decreto medesimo.
             2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati
          di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalita':
               a) miglioramento dei servizi;
               b) trasparenza dell'azione amministrativa;
               c)  potenziamento  dei  supporti  conoscitivi  per  le
          decisioni pubbliche;
               d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
             3.  Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di
          cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:
               a)  integrazione  ed  interconnessione   dei   sistemi
          medesimi;
               b)  rispetto  degli standard definiti anche in armonia
          con le normative comunitarie;
               c) collegamento con il sistema statistico nazionale.
             4.   Allo   scopo   di   conseguire   l'integrazione   e
          l'interconnessione  dei  sistemi  informativi  di  tutte le
          amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti  locali,  i
          concessionari  di pubblici servizi sono destinatari di atti
          di  indirizzo  e  di  raccomandazioni,  nei  modi  previsti
          dall'art. 7".