Art. 5. Criteri di integrazione ed interconnessione 1. I sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa del tipo esclusivamente gestionale non rientranti nell'ambito del presente regolamento, al fine di realizzare l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standard e criteri definiti dall'Autorita', salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente generale responsabile e l'Autorita' medesima. 2. Per i sistemi informativi di cui al primo comma del presente articolo, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, sono individuate, ove necessario, d'intesa con l'Autorita', le opportune modalita' d'integrazione e interconnessione.