Art. 5.
             Criteri di integrazione ed interconnessione
  1.  I  sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della
difesa  del tipo esclusivamente gestionale non rientranti nell'ambito
del  presente  regolamento,  al  fine  di realizzare l'integrazione e
l'interconnessione    con   i   sistemi   informativi   delle   altre
amministrazioni  pubbliche,  sono progettati, sviluppati e gestiti in
base  a  standard  e criteri definiti dall'Autorita', salvo specifici
motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente generale responsabile e
l'Autorita' medesima.
  2.  Per  i  sistemi  informativi di cui al primo comma del presente
articolo,   esistenti   alla   data  di  pubblicazione  del  presente
regolamento   nell'ambito  dell'Amministrazione  della  difesa,  sono
individuate,  ove  necessario, d'intesa con l'Autorita', le opportune
modalita' d'integrazione e interconnessione.